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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 26/07/2003, n. 14
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- L.R. 21/05/2007, n. 6
- L.R. 27/06/2014, n. 7
- L.R. 30/07/2015, n. 15
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE |
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Art. 1 - Finalità e principi generali1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi: a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, n |
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Art. 2 - Ambito di applicazione della legge1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. 2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine. |
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Art. 4 - Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. 2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto di quanto disposto |
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Art. 5 - Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni |
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TITOLO II - REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI |
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Art. 6 - Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 R. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 R(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione. 2. L'esercizio dell |
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Art. 7 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipol |
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Art. 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. All'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone sottoposte a tutela, nonché all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie negli altri casi ed al trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso si applica l'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010. 2. La SCIA deve attestare il possesso dei requi |
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Art. 9 - Attività non soggette ad autorizzazione o a SCIA |
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Art. 10 - Attività temporanee1. In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 . Nelle zone sottoposte a tutela l'attività temporanea è soggett |
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Art. 11 - Disposizioni per i distributori automatici1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all |
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Art. 12 - Esercizio attività accessorie1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, "i titoli"N7 di cui all'articolo 8 abilitano all'installazione e all'uso di a |
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Art. 13 - Subingresso1. Al trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di mort |
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Art. 14 - Durata delle autorizzazioni e della SCIA |
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Art. 15 - Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 decadono: a) quando il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un period |
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Art. 18 - Pubblicità dei prezzi1. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al "decreto legislativo n. 206 del 2005" N7. |
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Art. 19 - Sanzioni1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione "o altro titolo abilitativo ovvero quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti" N7 ovvero senza i requisiti di cu |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI |
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Art. 20 - Norme transitorie1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, stabiliscono, sentito il parere delle associazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, i criteri ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede. 2. Fino alla definizione dei criteri di c |
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Art. 21 - Norme finali1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n. 287 del 1991, fatti salvi l'articolo 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 della presente legge e l'articolo 9. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 R (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. |
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