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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 02/08/1984, n. 42
L. R. Emilia Romagna 02/08/1984, n. 42
- L.R. 28/12/2023, n. 17
- L.R. 28/07/2023, n. 10
- L.R. 30/07/2019, n. 13
- L.R. 27/12/2018, n. 24
- L.R. 27/12/2017, n. 25
- L.R. 06/07/2012, n. 7
- L.R. 12/02/2010, n. 5
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Art. 1 - FinalitàLa Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove ed organizza l’attività di bonifica come |
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Art. 2 - Quadro degli interventiPer il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell’ambito d |
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Art. 3 - Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulicaSono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l’uso del suolo e dell’acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per: |
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Art. 4 - Interventi ed opere per la tutela e l’utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricoloLe opere per l’acquisizione, la tutela e l’utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo son |
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Art. 5 - Classificazione del territorio e delimitazione dei comprensori di bonificaPer conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione de |
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Art. 6 - Programmi poliennali di bonifica e di irrigazioneI programmi poliennali di bonifica e di irrigazione indicano le opere e gli interventi da realizzare nei territori di montagna, di collina e di pianura, necessari per: a) la sistemazione e il rinsaldamento funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica ai fini della stabilità e del buon regime delle acque; b) la bonif |
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Art. 7 - Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorieLe opere indicate negli artt. 3 e 4 della presente legge sono dichiarate di pubblica utili |
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Art. 8 - Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonificaPer la realizzazione delle opere private di cui al precedente art. 7 sono concessi contrib |
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Art. 9 - Contributi regionali per opere private non obbligatorieLe opere e gli interventi di competenza privata non previsti in programmi poliennali di bonifi |
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Art. 10 – Interventi di ripristino di opere di bonifica1. Agli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi si fa fronte attraverso risorse regionali nell'ambito delle autorizzazioni disp |
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Art. 11 - Soppressione dei Consorzi di bonifica montana e definizione dei nuovi ambiti territoriali dei consorzi di bonificaI Consorzi di bonifica montana costituiti ai sensi dell’art. 16 della Legge 25 luglio |
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Art. 12 - Costituzione dei Consorzi di bonificaI Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti. I Consorzi di bonifica sono costituiti con deliberazione del Consiglio regionale fra tutti i proprietari degli imm |
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Art. 14 - Compiti dei consorzi di bonificaI Consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione dell’attività di bonifica ed in particolare: - provvedono all’esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari; |
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Art. 15 - Organi dei Consorzi di bonifica1. Sono organi del Consorzio: a) il Consiglio di amministrazione formato complessivamente da componenti elettivi e da componenti nominati secondo quanto previsto al comma 3; b) il Comitato amministrativo formato da un numero di componenti fino a cinque, fra cui il Presidente e due Vicepresidenti, eletti all’interno del Consiglio di amministrazione in modo da garantire la pluralità della contribuenza; c) il Presidente; d) il Coll |
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Art. 16 - Assemblea dei consorziati e sistema elettorale1. L’assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione. 2. L’assemblea è divisa in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la sezione vi siano più consorziati tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l’ordine alfabetico dei contribuenti per l’allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte: a) alla prima sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo non supera il venti per cento della contribuenza totale del Consorzio; b) alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore trenta per cento della contribuenza totale del Consorzio; c) alla terza sezione appartengono i consorziati iscritti |
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Art. 17 - Statuto consortile1. Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commiss |
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Art. 19 - RicorsiContro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammesso il ricorso in opposizione entro 10 giorni dall’ul |
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Art. 20 - Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi amministrativiPer assicurare il buon funzionamento dei Consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali, la Giunta regionale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi amministrativi del Consorzio son |
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Art. 21 - Consorzi di secondo grado e Consorzi specialiPer la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica o di irrigazione nonché per la realizzazione di servizi comuni che interessino più consorzi di bonifica possono essere costituiti consorzi di secondo grado. Il Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi od altre persone interessa |
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Art. 22 - Consorzi di miglioramento fondiarioPer l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di bonifica e di irrigazione di competenza privata, i proprietari ed affittuari di immobili agricoli possono riunirsi in consorzi di miglioramento fondiario. |
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Art. 23 - Delega di funzioni amministrativeLe Province e il Circondario di Rimini sono delegati ad esercitare le seguenti funzioni: - adottare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica ed irrigazione formulate dai Consorzi ai sensi del precedente art. 14; - proporre la qualificazione delle opere previste nei programmi poliennali di |
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Art. 24 - Esercizio delle deleghe, sostituzione e revocaNel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive. Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare |
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Art. 25 - Commissione consultiva per le bonificheÈ istituita, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva regionale per la bonifica, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte su argomenti di carattere generale attinenti le attività istituzionali dei Consorzi di bonifica. In particolare, la Commissione formula proposte in ordine: 1) alla ridelimitazione territoriale de |
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Art. 26 - Disposizioni finanziarieDall’entrata in vigore della presente legge è istituito, nella parte entrata del bilancio regionale, un capitolo per l’introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai Consorzi di bonifica. |
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Art. 27 - Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazionePer i contributi e spese di cui alla lettera d) dell’art. 26 della presente legge la Reg |
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Art. 28 - Riordino dei consorziEntro un anno dall’entrata in vigore della presente legge dovrà essere attuato il riordino territoriale dei Consorzi di bonifica secondo quanto d |
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Art. 29 - Riordino di funzioniI compiti e le funzioni in materia di interventi e opere di bonifica idraulica e di irrigazione già affidati all’Ente regionale di sviluppo agricolo sono attribuiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, |
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Art. 30 - Adeguamento degli statuti dei ConsorziEntro sei mesi dalla data del provvedimento di riordino dei Consorzi di cui al primo comma del precedente art. 28 e dalla adozione dello schema-tipo da parte della Regione, i Consorzi di bonifica dovranno adeguare gli statuti alle disposizioni della presente legge. |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 7/2012.
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