1. Il comma 10 dell’articolo 4 dell’ordinanza n. 57/2012R è così sostituito:
“10. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del titolo IV della LR 19/2008 e smi in merito alle procedure amministrative che abilitano all’esecuzione delle opere in variante, fatta eccezione per le varianti riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale ai sensi della D.G.R. n. 2272/2016, sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. In particolare, possono essere ammesse:
1. Varianti progettuali in corso d’opera non essenziali:
a. che non comportino un aumento del contributo concesso In tal caso, il contributo erogabile sarà commisurato alle spese effettivamente sostenute e rendicontate che risultino ammissibili in base alle risultanze dell’istruttoria di liquidazione; in caso di rideterminazione in diminuzione del contributo concedibile, è fatta salva la possibilità di compensare eventuali scostamenti di spesa prevista al punto 4.1.6 delle Linee Guida;
b. che comportino un aumento del contributo concesso
In tal caso, il beneficiario dovrà produrre:
- nuovi elaborati grafici, opportunamente quotati;
- relazione tecnica che descriva gli interventi oggetto di variante, la loro imprevedibilità al momento della progettazione e le motivazioni che ne hanno determinato la necessità; la relazione dovrà, altresì, dimostrare l’equivalenza, ai fini della sicurezza strutturale, degli interventi in variante rispetto agli interventi già approvati;
- computo metrico estimativo di tutti gli interventi previsti dal nuovo progetto, con evidenza delle variazioni rispetto al computo metrico degli interventi ammessi in fase di concessione;
- dichiarazione asseverata da parte del tecnico che la variante presentata ricade tra quelle non sostanziali ai fini sismici e non essenziali ai fini edilizi. Nel caso in cui la variante risulti invece sostanziale ai fini sismici dovrà essere prodotta l’attestazione dell’avvenuto deposito del progetto strutturale in variante.
L’eventuale aumento del contributo deve essere contenuto entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e, comunque, entro il limite del danno riconosciuto ammissibile a seguito di istruttoria. Detto aumento potrà essere decretato previa approvazione da parte del competente Nucleo di Valutazione, sulla base dell’istruttoria di merito effettuata ai sensi dell’art. 10, comma 2.
2. Varianti progettuali in corso d’opera essenziali:
a. che non comportino un aumento del contributo concesso In tal caso, il beneficiario dovrà produrre:
- nuovi elaborati grafici, opportunamente quotati;
- relazione tecnica che descriva gli interventi oggetto di variante, la loro imprevedibilità al momento della progettazione e le motivazioni che ne hanno determinato la necessità; la relazione dovrà, altresì, dimostrare l’equivalenza, ai fini della sicurezza strutturale, degli interventi in variante rispetto agli interventi già approvati;