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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 14/11/2012, n. 74
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 14/11/2012, n. 74
- Ord. Comm. Del. R. 15/02/2013, n. 15
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[Premessa]IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 R “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 R recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto; Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 R recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992); Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012); Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92; Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012; Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1-bis), come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall’art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 R e ss.mm sussiste l’esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell’utilizzo di risorse pubbliche; Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito; Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà; Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva; Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive; Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 R recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 R recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998); Visto l’articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto…..”(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012); Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese; Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 R (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012; Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all’art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento; Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia; Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 R recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 R recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012); Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 R, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (in seguito D. Lgs. n. 159/2011); Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa); Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 R “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” ed in particolare l’art. 8 comma 3 che prevede la pubblicazione di Linee Guida per la compilazione della domanda e la richiesta di erogazione dei contributi nonché la pubblicazione di una Guida all’applicativo Web; Ritenuto necessario procedere: - alla modifica di alcuni articoli dell’Ordinanza suddetta; - all’approvazione delle “Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 del Presidente, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012”; Considerato che la Guida all’applicativo Web sarà resa disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it/terremoto ed aggiornato dinamicamente in relazione alle esigenze tecniche e dei fruitori del sistema; Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 R, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012); Vista l’urgenza di avviare la gestione del complesso sistema di inoltro della domanda e concessione dei contributi, previsto dall’ordinanza commissariale n. 57/2012, che rende necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340 R; Tutto ciò premesso e considerato DISPONE A) di procedere alla modifica della Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 R “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” ed in particolare: - il comma 3 dell’art. 1 viene sostituito con la seguente formulazione: “3. Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto da risarcire. Il contributo, di cui all’art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell’utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d’uso dello stesso regolarmente registrato nell’arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga c |
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LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 57 DEL 12 OTTOBRE 2012 DEL PRESIDENTE, IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 N1 |
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