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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 21/12/2016, n. 2363

Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l’esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell’art. 15, comma 11, della medesima legge.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


(omissis)


delibera

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Allegato A - Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge


1. Premessa

La L.R. 30 luglio 2015, n. 13R “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, individua l’agenzia quale modello organizzativo per l'esercizio delle attività gestionali nelle funzioni che spettano alla Regione in materia di ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile.

A tale fine gli articoli 15, 16 e 19 della L.R. n. 13/2015 declinano le attività che la Regione esercita attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (di seguito ARPAE) e l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (di seguito ARSTePC), fermo restando che nelle medesime materie la Regione esercita mediante le proprie strutture ordinarie le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali, e supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali.

Si è ritenuto in particolare che tale formula organizzativa possa essere idonea a garantire, attraverso le Agenzie, un elevato livello di concentrazione e specializzazione tecnico-operativa per la realizzazione delle attività gestionali nelle materie di cui trattasi.

Per alcune delle suddette attività si pone l'esigenza di garantire, soprattutto nella fase attuale di consolidamento del modello istituzionale previsto dalla L.R. n. 13/2015, un coordinamento delle due Agenzie per l'esercizio unitario e coerente delle rispettive funzioni, come previsto dall'art. 15, comma 11, della L.R. n. 13/2015. Tale esigenza va peraltro coniugata, ai fini di un'azione amministrativa coordinata ed efficiente, con la necessità di collaborazione tra le due Agenzie, particolarmente evidente quando le

rispettive competenze insistono sulle medesime aree, come si verifica in particolare con riferimento al demanio idrico in tutte le sue componenti.


2. Finalità e ambito di applicazione

Tenuto conto delle esigenze che in questa fase necessitano di prioritaria considerazione, il coordinamento riguarda le attività e gli oggetti descritti nei paragrafi successivi, con le modalità di seguito indicate.

In questa sede l'attenzione è posta sugli aspetti di sistema e sui rapporti tra le Agenzie, senza entrare nel dettaglio di aspetti procedimentali e operativi che invece potranno trovare specifica considerazione nell'ambito di altri provvedimenti, fermo restando quanto previsto dalle normative statali vincolanti in materia.


3. Nulla osta/autorizzazione idraulica

Quello che nella L.R.13/2015 e nella prassi viene denominato nulla osta idraulico e che ai sensi della medesima legge deve essere rilasciato da ARSTePC trova la sua disciplina nel T.U sulle opere idrauliche R.D. 523/1904 dove agli articoli 97, 98 e 99 sono indicate le opere e gli atti che possono essere effettuati nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale (precisando che formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici ancorché in taluni tempi dell'anno rimangano asciutti) solo “con il permesso dell'autorità amministrativa”, che nella fattispecie era rappresentata dal Prefetto ovvero dal Ministro dei Lavori pubblici.

Con disposizioni successive le competenze del Prefetto e del Ministro dei Lavori Pubblici furono affidate ai Geni Civili dello Stato, ed in seguito passate alla Regione, che fino al 30/4/2016 le ha esercitate mediante i Servizi Tecnici di Bacino. Questi ultimi avevano quindi sia la competenza al rilascio della concessione per l'occupazione/uso dell'area demaniale o della risorsa idrica che, in quanto Autorità idraulica, quella al rilascio dell'autorizzazione idraulica contenente le prescrizioni. In relazione alla concessione demaniale, il nulla osta idraulico si configurava quindi in tale assetto quale endoprocedimento nell'ambito dell'istruttoria volta al rilascio della concessione per l'utilizzo complessivo del bene demaniale.

La L.R. 13/2015 prevede che la competenza regionale alla gestione amministrativa del demanio idrico sia svolta tramite ARPAE, mentre le funzioni afferenti il libero regolare deflusso, la sicurezza idraulica, la conservazione e manutenzione dei beni demaniali a fini idraulici, ivi compreso il rilascio del nulla osta, siano svolte tramite l'ASTePC o AIPO per i corpi idrici di competenza.

Questo nuovo assetto di competenze comporta, dal punto di vista procedimentale, che in via generale per le fattispecie previste dagli articoli 97, 98 e 99 del R.D. 523 del 1904 il rilascio della concessione da parte di ARPAE presupponga l'acquisizione del nulla osta idraulico da parte di ARSTePC o di AIPO.

Si pone in particolare il problema, nel caso di rilascio di concessione demaniale, di come configurare proceduralmente il nulla osta, il quale costituisce senz'altro un atto con valore di presupposto imprescindibile e vincolante per l'effettuazione degli usi e delle opere che ne sono oggetto, e ciò anche alla luce delle recenti innovazioni apportate alla L.241/90 in materia di silenzio assenso nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e nell'ambito della conferenza di servizi.

Considerata l'importanza delle prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico al fine di un utilizzo privato del bene pubblico in linea con le esigenza di sicurezza idraulica è opportuno che gli strumenti di semplificazione per il rispetto delle tempistiche procedimentali obbligatorie per legge siano bilanciate e armonizzate con le esigenze di tutela di interessi costituzionalmente garantiti quali quelli ambientali.

Il nulla osta idraulico è infatti un'autorizzazione contenente prescrizioni e dunque conformativa delle modalità di esercizio dell’attività che ne è oggetto, ed è spesso destinata a costituire, dettando le modalità di uso/occupazione del bene pubblico, una parte fondamentale del disciplinare di concessione con riferimento alla sicurezz

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