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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 20/02/2001, n. 197
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 20/02/2001, n. 197
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 20/02/2001, n. 197
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[Premessa]LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Viste: - la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; - la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti ele |
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ALLEGATO - Direttiva per l'applicazione della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" |
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PremessaLa presente direttiva è emanata in applicazione degli artt. 4, 6, 8, 13 della L.R. 31 ottobre |
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CAPO I - Finalità |
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Art. 1 - (Finalità)La legge detta norme: a) per perseguire in via prioritari |
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Art. 2 - (Campo d'applicazione)La legge non si applica agli apparati previsti al comma 1 dell'art. 2 mentre per gli impianti dei rad |
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CAPO II - Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva |
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Art. 3 - (Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva)Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, approvato con le procedure previste all'art. 27 della L.R. 20/00, R deve essere realizzato in coerenza con il Piano nazi |
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Art. 4 - (Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva)Si definisce fascia di rispetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge, la distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del ce |
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Art. 5 - (Pianificazione comunale)Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali |
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Art. 6 - (Funzione dei Comuni)Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal Comune con le modalità e |
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6.1) AutorizzazioneLa domanda di autorizzazione è presentata allo Sportello Unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. La domanda è corredata della seguente documentazione: "a) Scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di: - frequenza, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati; |
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6.2) Parere tecnicoSulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico |
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6.3) Spese di istruttoriaAi sensi di quanto previsto al comma 5 dell'art. 6 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del ric |
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6.4) Rilascio dell'autorizzazioneLo Sportello Unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione. |
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Art. 7 - (Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva)Il comma 1 dell'art. 7, stabilisce, per gli impianti esistenti, l'obbligatorietà dell'autorizzazione e dell'adeguamento alle norme della legge. A tal fine i gestori degli impianti per regolarizzare la propria posizione, devono presentare: 1) la domanda di autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per gli impianti esistenti e non autorizzati che rispettano i limiti fissati dal DM 381/98 e le norme della legge. "la domanda deve essere corredata della documentazione di cui al punto 6.1) lettere a), b) ed h). |
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CAPO III - Impianti per telefonia mobile |
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Art. 8 - (Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile)Il comma 1 dell'art. 8 stabilisce l'obbligo dell'autorizzazione. Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano ai Comuni il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 8 i programmi annuali sono soggetti a pubblicizzazione con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti co |
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8.1) Autorizzazione del programmaIl programma annuale, comprensivo della domanda di autorizzazione, va presentato allo Sportello Unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del programma è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. Il programma va corredato della seguente documentazione: - cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati; - elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico. Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a: CARATTERISTICHE DEL SITO |
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8.2) Spese di istruttoriaAi sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 8 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale sono a |
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8.3) Parere tecnicoSulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico |
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8.4) Rilascio dell'autorizzazioneLo Sportello Unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede a rilasciare l'autorizzazione del programma |
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8.5) Autorizzazione di singole installazioniQualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito del programma annuale il gestore può motivatamente richiederne l'autorizz |
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Art. 9 - (Divieto di localizzazione)La legge vieta la localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assisten |
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Art. 10 - (Risanamenti)La riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile avviene attraverso l'adeguamento ai valori fissati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 ovvero attraverso la delocalizzazione in aree e su edifici diversi da quelli previsti all'art. 9. |
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Art. 11 - (Catasto)Viene istituito il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile. |
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Art. 12 - (Impianti mobili di telefonia mobile)Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA e dell'Azienda Unità sanitaria locale, espresso con le procedure previste al 6.2). La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione: - descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile; - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000; - parere favorevole dell'ARP |
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12.1) Spese d'istruttoriaAi sensi di quanto previsto al 2 comma dell'art. 12 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle comunicazione sono a car |
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CAPO IV - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica |
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Art. 13 - (Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica) |
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13.1) DefinizioniAi fini dell'applicazione della legge si considera: Esercente o Ente gestore della rete: il soggetto a cui compete la gestione delle linee e degli impianti elettrici, preposto al funzionamento/esercizio del servizio elettrico che, di norma, per quelli di distribuzione coincide sia con il proprietario che con il titolare delle relativa autorizzazione e per quelli di trasmissione (Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del Dlgs 16/3/1999, n. 79) è altro soggetto rispetto al proprietario dell'impianto. Linee ed impianti elettrici o elettrodotti: l'insieme delle opere (costituito da linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione, ecc.) che danno luogo al sistema elettrico mediante il quale l'energia prodotta viene resa disponibile agli utilizzatori. Classificazione degli impianti elettrici: gli impianti elettrici di pubblico servizio classificati secondo il DM Lavori pubblici 21/3/1988, n. 449 sono:
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13.2) Procedure per l'individuazione dei corridoi di fattibilitàLa Pianificazione territoriale provinciale (PTCP o piano stralcio), ai sensi del comma 1, dell'art. 13 della legge, individua i corridoi di fattibilità ambientale che comprendono i tracciati e le aree più idonee ove localizzare e quindi realizzare gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Le procedure di formazione del PTCP o suo piano stralcio sono definite dall'art. 27 della Legge 20/00 e pertanto le forme di cooperazione e concertazione tra Province e Comuni sono garantite nell'ambito della conferenza di pianificazione. La procedura di formazione e approvazione del PTCP o del suo piano stralcio può conseguentemente usufruire delle semplificazioni procedurali e la riduzione dei termini temporali conseguenti alla stipula di eventuali accordi di pianificazione. In sede di prima applicazione gli esercenti presentano alla Provincia ed ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dall'e |
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13.3) Procedure per l'individuazione della fascia di rispettoLa fascia di rispetto viene definita per tutti gli impianti, costruiti od autorizzati, con tensione superiore o uguale a 15.000 volt in relazione alle caratteristiche della linea in modo tale che di norma, esternamente al |
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13.4) Dimensionamento della fascia di rispettoI campi elettromagnetici generati dagli impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica dipendono dall'intensità della corrente elettrica, caratterizzata da un'elevata variabilità sia nell'arco della giornata che nei periodi dell'anno, nonché dal numero e dalla disposizione geometrica dei conduttori. Considerato che si possono identificare una serie di configurazioni standard delle varie tipologie di impianti, il dimensionamento delle "fasce di rispetto" diventa quindi strettamente correlato alla definizione della "corrente circolante". Al fine di dimensionare dette fasce si ritiene opportuno suddividere gli impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in: a) LINEE CON TENSIONE SUPERIORE A 35 KV Per questi impianti si assume, come corrente di riferimento, in via cautelativa, il 50% della corrente massima in condizioni di normale esercizio. Detto valore è stato ricavato da un attento esame dei dati statistici elaborati dai vari gestori della rete da cui emerge che i valori di corrente media annua esercita risultano inferiori al valore di riferimento prescelto. Per quanto riguarda gli altri parametri si fa riferimento: - alle tipologie dei sostegni maggiormente diffusi per la distribuzione geometrica dei conduttori; - alle altezze minime previste dai DM Lavori pubblici 21/3/1988, n. 449 e 16/1/1991, n. 1260 per le altezze dei conduttori dal suolo; - al conduttore a maggior sezione di normale impiego nelle diverse tipologie d'impianto. Con tali riferimenti i valori delle distanze di rispetto dagli elettrodotti sono quelli riportate nella Tabella 1. |
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13.5) Forme di consultazione dei gestoriNella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la consultazione avvien |
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13.6) Coordinamento con la L.R. 10/93La realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica nel rispetto |
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Art. 14 - (Risanamenti)La legge stabilisce le modalità di presentazione del piano di risanamento per gli impianti con |
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Art. 15 - (Censimento e catasto)I Comuni, per le linee e gli impianti in esercizio e per quelli già autorizzati, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto previste al comma 4 dell'art. 13. I Comuni individuano altresì gli impianti che superano il valore di 0,5 microTesla misurato al ricettore, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti gestori delle reti. Per agevolare l'individuazione di tali ricettori si riportano in Tabella 3 le ampiezze dei corridoi (calcolate con lo stesso criterio delle fasce di rispetto) all'interno delle quali si possono realizzare esposizioni superiori a 0,5 microTesla di induzione magnetica.
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CAPO V - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 16 - (Vigilanza)L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai soggetti titolari della funzione a |
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Art. 17 - (Sanzioni)Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, l'irrogazione della sanzione amministrativa ed il relativo introito sono di competenza dell'Ente che esercita le funzioni di vigilanza. In data 24 gennaio 2001 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DL 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti tele |
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CAPO VI - Norme transitorie |
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Art. 18 - (Norma transitoria) |
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18.1) Impianti già autorizzatiGli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica già autorizzati per i quali alla data di entrata in vigore della legge non sono state ancora completate le procedure d'appalto, ovvero non abbian |
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18.2) Adeguamento degli strumenti di pianificazioneGli strumenti urbanistici comunali vigenti vanno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 13 della legge entro e non oltre il 18 novembre 2003 con le procedure previste all'art. 15. Tale adeguamento deve realizzarsi in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o infraregionale. Nelle |
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CAPO VII - Norme finali e finanziarie |
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Art. 19 - (Intese e accordi)La Regione e gli Enti locali favoriscono anche con i gestori, intese ed accordi di programma per favorire la ricerca lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizza |
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Art. 20 - (Comitato Tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva)Il Comitato Tecnico è istituito presso la Provincia con le modalità previste all'art. 2 |
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Art. 21 - (Misure di semplificazione)Le domande di autorizzazione per l'installazione di emittenti radio e televisive, il Programma annual |
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Art. 22 - (Contributi regionali)La Regione per agevolare la realizzazione dei piani di risanamento delle emittenti radio e televisive locali, di cui all'art. 7 della legge, ha previsto l'erogazione di contributi ai gestori degli impianti nella misura ma |
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