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Deliberaz. C.R. Emilia Romagna 26/07/2011, n. 51

Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.
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Premessa


L’Assemblea legislativa


Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 969 del 4 luglio 2011, recante in oggetto “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. Proposta all’Assemblea legislativa”;

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente “Territorio, Ambiente, Mobilità”, giusta nota prot. n. 24386 in data 21 luglio 2011,

- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

- la Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche “;

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

- la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, n. 1600/2002/CE “Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente”;

- la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 22 settembre 2006, “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”;

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228,”Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4;

- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

- il Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/Cee”;

- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, così come modificato dal Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56, “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione alla direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”;

- la Legge 4 giugno 2010, n. 96, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2009”;

- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, recante “Disciplina del

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ALLEGATO I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI EOLICA, DA BIOGAS, DA BIOMASSE E IDROELETTRICA


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CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE


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1. PREMESSA: efficacia ed ambito di applicazione

1. I presenti criteri generali non si applicano, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, a quelli che risultino formalmente avviati in data antecedente alla medesima pubblicazione, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente. È altresì esclusa dall’applicazione dei criteri di cui al presente atto l’installazione degli impianti nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate già ammessi a finanziamento pubblico attraverso Delibera di Giunta n.142/2010 e successivi provvedimenti attuativi in quanto l’assetto energetico di tali aree è ottimizzato anche riguardo alle emissioni in atmosfera, nonché gli impianti degli Enti Locali già finanziati con Delibera di Giunta n. 2056/2010, ritenuti rispondenti alle richieste di riduzione delle emissioni come da relativo Bando assunt

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2. ENERGIA EOLICA

A) Sono considerate non idonee all’installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi, le seguenti aree:

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ferme restando le esclusioni dall’applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;

1.3 zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR);

1.4 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR);

1.5 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;

1.6 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);

1.7 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);

1.8 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;

2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

3. le aree individuate dalle cartografie dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), come frane attive;

4. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;

5. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI:

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, l’art. 25 del PTPR individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti. Il sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ha prioritarie finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di riequilibrio climatico. Il comma 9 del citato articolo ammette nelle aree di tale sistema, ad eccezione delle aree di particolare attenzione (v. ultima parte dello stesso comma 9), la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale. Le zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR) presentano caratteri di naturalità o di seminaturalità. La tutela prevista dal PTP

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3. ENERGIA DA BIOGAS E PRODUZIONE DI BIOMETANO

Ai fini del presente atto, per impianti di produzione di biometano da immettere in rete e di energia da biogas si intendono quelli alimentati dalle biomasse di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, R avviate a fermentazione anaerobica.

L’impianto da biogas è comprensivo anche di tutte le pertinenze necessarie al suo funzionamento: strutture per il condizionamento e lo stoccaggio dei materiali in arrivo, sistema di trattamento e collettamento del biogas, impianto di cogenerazione, linea di trasformazione e connessione alla rete di distribuzione, strutture per il trattamento e lo stoccaggio del digestato.

A) Sono considerati non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano le seguenti aree:

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) ad esclusione delle zone di coltivazione dei prati stabili, per i quali si applica quanto specificato alla successiva lettera C);

1.2 zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR);

1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR);

1.4 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;

1.5 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);

1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);

2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

3. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;

4. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS E PRODUZIONE DI BIOMETANO:

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, l’art. 25 del PTPR individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti. Le zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR) presentano caratteri di naturalità o di seminaturalità. La tutela prevista dal PTPR per gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR) trova motivazione nella necessità di non interferire sull’andamento del corso d’acqua. Il PTPR prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali. I calanchi (art. 20, comma 3) presentano aspetti

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4. ENERGIA DA COMBUSTIONE DIRETTA DI BIOMASSE

Ai fini del presente atto per impianti a biomasse si intendono quelli che utilizzano i materiali indicati dall’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

A) Sono considerati non idonei all’installazione di impianti a biomasse le seguenti aree:

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

1.2 zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR);

1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR);

1.4 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;

1.5 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);

1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);

2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

3. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;

4. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA A BIOMASSE:

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, l’art. 25 del PTPR individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti. Le zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR) presentano caratteri di naturalità o di seminaturalità. La tutela prevista dal PTPR per gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR) trova motivazione nella necessità di non interferire s

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5. ENERGIA IDROELETTRICA

A) Sono considerate non idonee all’installazione di impianti idroelettrici le seguenti aree:

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ferme restando le esclusioni dall’applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;

1.3 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;

1.4 aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR);

1.5 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);

1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);

1.7 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;

2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

3. le zone A dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;

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Figura 1


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