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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 07/08/2023, n. 37
L. R. Calabria 07/08/2023, n. 37
L. R. Calabria 07/08/2023, n. 37
- L.R. 25/10/2023, n. 47
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il tra |
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Art. 2 - (Competenze dei Comuni)1. Le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea sono esercitate dai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del |
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Art. 3 - (Regolamenti comunali)1. I Comuni, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, comma 3, ove istituita, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, approvano i regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. 2. Nei regolamenti di cui al comma 1, i Comuni: a) definiscono il numero e la tipologia dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, tenendo conto dei seguenti criteri: 1) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio; 2) entità e distribuzione territoriale della popolazione residente e presente; 3) este |
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Art. 4 - (Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)1. Al fine di realizzare una visione integrata del servizio di trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto è istituita, presso l’Assessorato regionale competente in materia di trasporti, la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. 2. La Commissione è composta: a) dall'Assessore regionale ai trasporti, in qualità di Presidente; |
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Art. 5 - (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)1. Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente. |
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Art. 6 - (Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)1. I requisiti richiesti per l’iscrizione nel ruolo di cui all’articolo 5 sono i seguenti: a) essere residenti o domiciliati in un Comune compreso all’interno di uno degli ambiti provinciali della Regione; |
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Art. 7 - (Domanda di iscrizione nel ruolo)1. Coloro i quali hanno interesse a essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 5 devono farne richiesta alla CCIAA territorialmente competente. 2. La domanda di iscrizione nel ruolo contiene |
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Art. 8 - (Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio)1. La commissione di cui all'articolo 9 fissa, entro il mese di marzo di ciascun anno, il calendario degli esami per l’accertamento dei requisiti professionali e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento degli esami stessi. |
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Art. 9 - (Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)1. L’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea avviene previo esame da parte di apposita Commissione regionale, che accerta: a) elementi di geografia e toponomastica del territorio nazionale, con particolare riferimento alla Calabria; tecnologie basilari informatiche e delle telecomunicazioni per la gestione della mobil |
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Art. 10 - (Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti)1. Nell'ambito delle stazioni ferroviarie con servizi ferroviari nazionali e nodi del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 8 della legge regionale n.35/2015, dei porti e degli aeroporti operanti in Cal |
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Art. 11 - (Sanzione per inosservanza dell’obbligo di prestazione del servizio taxi)1. L’esercente del servizio di taxi che rifiuta la prestazione del servizio nell’area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro. 2. Qualora l’autore dell’illecito sia so |
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Art. 12 - (Altre sanzioni amministrative) |
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Art. 13 - (Norma transitoria)1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad adottare i regolamenti comunali o ad adeguare quelli vigen |
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Art. 14 - (Norma di coordinamento)1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia. |
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Art. 15 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 16 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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