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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 16/05/2013, n. 25
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Art. 1 - (Istituzione Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna)1. È istituita, ai sensi del comma 3 dell’articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria, l’Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regi |
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Art. 2 - (Soppressione delle Comunità montane calabresi)1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione. 2. Le funzioni delle soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia. |
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Art. 3 - (Liquidazione delle Comunità montane calabresi)1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L’incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31 dicembre 2014 N18, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente l’incarico; allo stesso sarà liquidata un’indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l’affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore all’interno della Comunità montana interessata, la Giunta regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l’attività dei Commissari nominati ai sensi del comm |
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Art. 4 - (Funzioni e organi dell’Azienda Calabria Verde)1. L’Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita: a) le funzioni dell’Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso; b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b); c) le attivit |
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Art. 5 - (Direttore generale)1. Il Direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l’incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della l.r. n. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. 2. In ogni caso, non può essere nominato Direttore generale: a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione; b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; |
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Art. 7 - (Revisore unico dei conti)1. Il revisore unico dei conti è l’organo di controllo dell’Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al |
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Art. 8 - (Distretti territoriali)1. Su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l’articolazione e l’individuazione del numero |
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Art. 9 - (Organizzazione)1. L’organizzazione dell’Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regional |
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Art. 10 - (Bilanci e rendiconti)1. I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 57 della |
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Art. 11 - (Personale)1. La pianta organica dell’Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale: a) transitato dall’AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNLUNCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali; b) transitato dalle Comunità montane soppresse; c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d’ufficio; d) transitato dall’AFOR, in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, |
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Art. 12 - (Risorse)1. Per la realizzazione dei fini istituzionali, l’Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l’impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell’ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020. |
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Art. 13 - (Disposizioni transitorie e finali)1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell’Azienda Calabria Verde: a) è nominato entro trenta giorni dall’entrata in vigore; b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l’atto aziendale di cui all’articolo 9, comma 5; il piano annuale per l’anno 2014, di cui all’articolo 5, comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2014, di cui all’articolo 5, comma 6, lettera c). 2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell’Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell’anno 2011 dall’AFOR in liquidazione. 3. Le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall’Azienda Calabria Verde a decorrere dall’1 apr |
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Art. 14 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 250.000,00 si provvede per l’anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all’UPB 3.2.04.04 - capitolo 32040409 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo. |
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Art. 151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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