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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 24/11/2006, n. 15
L. R. Calabria 24/11/2006, n. 15
- L.R. 07/08/2024, n. 31
- L.R. 26/05/2023, n. 24
- L.R. 10/07/2007, n. 16
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la pre |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei |
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Capo II - Forme di collaborazione fra Comuni |
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Art. 3 - Tipi di collaborazione1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle |
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Art. 4 - Unione di Comuni1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti: a) polizia municipale; b) gestione del personale; c) servizi tecnici; |
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Art. 5 - Fusione di Comuni1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni. 2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di |
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Art. 6 - Comprensori comunali1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale. 2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono appr |
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Art. 7 - Associazioni fra Comuni1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale. 2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una d |
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Art. 8 - Comunità montane1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni. 2. Salvo le diverse in |
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Art. 9 - Convenzioni1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati. 2 |
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Art. 10 - Consorzi1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti. |
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Art. 11 - Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando |
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Capo III - Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi. Esercizio dei poteri sostitutivi |
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Art. 12 - Funzioni conferite ai Comuni1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti lo |
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Art. 13 - Gestione associata1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure |
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Art. 14 - Poteri sostitutivi1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti. 2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente. 3. Nelle materie di propria competenza legislativ |
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Capo IV - Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio |
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Art. 15 - Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle f |
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Art. 16 - Programma provinciale di riordino territoriale1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi. 2 |
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Art. 17 - Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e se |
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Art. 18 - Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo: a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale; b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale; |
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Art. 19 - Relazione al Consiglio1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale |
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Art. 20 - Criteri per la concessione degli incentivi1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata. 2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi: a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implichino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi: |
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Art. 21 - Sostegno alle attività formative1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate an |
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Art. 22 - Norma finanziaria1. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale 12 agost |
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Art. 23 - Norme transitorie1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'art. 48 dello Statuto regionale, i pareri previsti dalla presente legge so |
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Art. 24 - Norme finali1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati. |
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