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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Calabria 17/08/2005, n. 13
L.R. Calabria 17/08/2005, n. 13
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 01/03/2022, n. 3
- L.R. 11/01/2006, n. 1
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Art. 1 - Art. 10 Omissis
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Art. 101. La Regione promuove lo sviluppo delle coste con interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della erosione secondo principi di sviluppo sostenibile in funzione della tutela e della valorizzazione delle risorse strutturali ed ambientali. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, la Regione assume il principio della pianificazione quale strumento necessario per attivare un'organica azione pluriennale attraverso l'approvazione da parte della Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge N2, del "Piano di gestione integrata", di seguito definito Piano, previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione permanente. 3. Il Piano adotta l'unità fisiografica al fine di individuare l'ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale. 4. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità: |
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Art. 11 - Art. 14 Omissis
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Art. 151. Al fine di incentivare la distribuzione e la somministrazione dei prodotti tipici calabresi, le aree di servizio delle tratte autostradali della regione Calabria devono essere dotate di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista e di autonome attività commerciali integrative, nel rispetto delle superfici e degli indici di edificabilità, così come previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496. 2. Le autoriz |
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Art. 16 - Art. 20 Omissis
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Art. 211. All'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, così come sostituito dall'articolo 37-bis, comma 8, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni: al c |
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Art. 22 - Art. 24 Omissis
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Art. 25 |
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Art. 261. N1 Le procedure di aggiudicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono regolate dalle no |
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Art. 27 - Art. 30 Omissis
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Art. 32 - Art. 34 Omissis
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Art. 351. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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