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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 08/02/2018, n. 5
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L. R. Calabria 08/02/2018, n. 5
- L.R. 30/04/2020, n. 1
- L.R. 28/12/2018, n. 53
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dei principi di |
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Art. 2 - (Oggetto)1. La presente legge disciplina in maniera organica la materia dell'artigianato, in armonia con i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 46 dello St |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) artigiano, colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; |
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Art. 4 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'imprenditore artigiano e all'impresa artigiana come definiti negl |
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Art. 5 - (Imprenditore artigiano)1. L'imprenditore artigiano, nell'esercitare particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - pr |
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Art. 6 - (Requisiti dell'impresa artigiana)1. L'impresa deve essere organizzata ed operare con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'articolo 230-bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale. 2. L'impresa artigiana può essere esercitata: a) in forma individuale; b) in forma collet |
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Art. 7 - (Esercizio dell'attività artigiana)1. L'attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in |
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Art. 8 - Consorzi e società consortili1. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonché enti pubblici o privati, purché in numero non superiore ad un terzo, so |
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CAPO II - Iscrizione delle imprese artigiane |
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Art. 9 - (Albo delle imprese artigiane)1. È istituito l'Albo delle imprese artigiane della Regione Calabria, suddiviso in sezioni provinciali, a cui sono tenute a iscriversi le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. 2. È delegato alle CCIAA l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione |
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Art. 10 - (Iscrizione, modifiche e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane)1. Per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo regionale delle imprese artigiane, il legale rappresentante dell'impresa presenta all’Ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, per via telematica, anche tramite le Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. |
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Art. 11 - (Comunicazioni al Registro delle imprese)1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all’Ufficio del registro delle imp |
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Art. 12 - (Ricorsi) |
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Art. 131. In relazione all'annotazione nell'Albo artigiani delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative: a) da 250,00 euro a 2.500,00 euro nei casi di uso illegittimo, da parte di impre |
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Art. 14 - (Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni) |
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CAPO III - Organismi a supporto dell'artigianato |
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Art. 15 - (Osservatorio regionale per l'artigianato calabrese)1. È istituito l'Osservatorio regionale per l'artigianato calabrese (ORAC), che ha sede presso il competente dipartimento regionale. 2. L'ORAC è costituito con atto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, ed è composto da: a) il dirigente del settore regionale competente in materia di sviluppo economico, o suo delegato, che assume anche la funzione di Presidente; |
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Art. 16 - (Funzioni dell'ORAC)1. AII'ORAC competono le seguenti funzioni: a) rilascio di pareri consultivi per l'emanazione di direttive per la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti l'iscrizione al Registro delle imprese; b) elaborazione, unitamente al competente sett |
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Art. 17 - (Assistenza e sviluppo alle imprese artigiane)1. La Regione sostiene le attività finalizzate alla divulgazione dell'associazionismo e alla promozione, assistenza e sviluppo delle imprese artigiane singole o associate e, a tal fine, nei limiti previsti dalla legge annuale di bilancio, assegna un contributo da ripartire tra le associazioni di categoria dell'artigianato, secondo la definizione di cui all'articolo 3, che svolgono tali attività. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le associazioni di categoria interessate fanno pervenire al competente dip |
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Art. 18 - (Centri di assistenza tecnica per l'artigianato)1. Al fine di assistere le imprese nella fase di costituzione e incoraggiare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane calabresi, sono istituiti, su base regionale, i Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) attraverso l'accreditamento presso la Regione, ove sussistano i requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I CATA sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria dell'artigianato che assicurano una pluralità di strutture operative sul territorio regionale. Possono far parte dei CATA anche: a) gli enti e le società di formazione professionale e le agenzie per il lavoro accreditati dalla regione; b) i consorzi e |
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Art. 19 - (Funzioni dei CATA)1. I CATA concorrono all'attuazione delle politiche regionali a sostegno delle imprese artigiane e non perseguono scopo di lucro. In particolare, svolgono prevalentemente, a favore delle imprese artigiane e piccole e medie imprese (PMI), attività dirette: a) a sostenere la creazione di nuove imprese artigiane; b) all'assistenza tecnica; |
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CAPO IV - Interventi a sostegno dell'artigianato |
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Art. 20 - (Definizione)1. La Regione, nei limiti delle risorse previste dalla legge annuale di bilancio, può sostenere la nascita, la qualificazione, lo sviluppo, la competitività e l'occupazione del sistema produttivo artigiano della Calabria, sentite le associazioni di categoria dell'artigianato, sia con interventi singoli che nell'ambito di un piano, anche triennale, di interventi finalizzati ai seguenti obiettivi: a) favorire e sostenere la produzione, i servizi, la commercializzazione e l'innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale e finanziaria delle imprese artigiane; b) finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo competitivo, programmi di assistenza tecnica finalizzata alla ricerca di tendenze, di stili di design, all'aggiornamento organizzativo e manageriale dell'artigianato; c) approfondire la conoscenza delle problematiche dell' |
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CAPO V - Innovazione |
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Art. 21 - (Manifattura Innovativa)1. La Regione riconosce il valore artigiano e la manifattura innovativa, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo calabrese, promuovendo l'innovazione a |
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CAPO VI - Artigianato artistico tradizionale |
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Art. 22 - (Definizione e settori tutelati)1. Fermi restando i requisiti dell'impresa artigiana previsti dall'articolo 6, sono definite produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura: a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della t |
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Art. 23 - (Maestro artigiano)1. L'attestato di Maestro artigiano è attribuito dal dipartimento regionale competente, previa valutazione positiva rilasciata dall'ORAC, al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività. |
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Art. 24 - (Bottega – scuola)1. Sono denominate bottega-scuola le imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano di cui all'articolo 23. 2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dal dipar |
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Art. 25 - (Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità e modalità di ottenimento)1. Alle imprese operanti nei settori dell'artigianato artistico-tradizionale individuati ai sensi della presente legge può essere attribuito il contrassegno di origine e qualità della Regione Calabria. 2. Il contrassegno di origine e qualità porta la dicitura «Regione Calabria» seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come &laq |
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Art. 26 - (Albo regionale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico)1. L'impresa artigiana in possesso del contrassegno di origine e qualità è iscritta nell'Albo regionale spec |
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CAPO VII - Disposizioni finali e finanziarie |
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Art. 27 - (Sistema informativo regionale sull'artigianato)1. La Regione Calabria coordina i sistemi informativi già istituiti afferenti al sistema produttivo regionale al fi |
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Art. 28 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di 140.000,00 eu |
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Art. 29 - (Disposizioni finali)1. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti leggi e disposizioni: a) legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 (Interventi diretti ad agevolare l’accesso al credito); |
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