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L. R. Calabria 05/11/2009, n. 40

Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto)

1. I materiali di miniera e di cava, definiti e classificati come tali nel successivo arti

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Art. 2 - (Classificazione)

1. Le sostanze minerali sono classificate in due categorie: miniere e cave. N8

2. Appartengono alla categoria delle miniere le sostanze e le energie classificate nella prima categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazion

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Art. 3 - (Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica alle:

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Art. 4 - (Finalità)

1. Con la presente legge si intendono perseguire le seguenti finalità:

a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attivi

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TITOLO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
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Art. 5 - (Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE)

1. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive è istituito l’Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine alle seguenti attività:

a) pianificazione delle attività estrattive;

b) elaborazione di norme e direttive;

c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione, da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 7;

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Art. 6 - (Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE)

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l’atto di pianificazione e programmazione dell’attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge. N16

2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:

a) la conoscenza morfologica geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree intere

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Art. 7 - (Regolamento di attuazione)

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

a) per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di cui all’articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all’articolo medesimo, e per il rilascio dell’autorizzaz

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TITOLO III - ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ MINERARIE
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Art. 8 - (Permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo è rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive a chi ne faccia domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive

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Art. 9 - (Concessione mineraria)

1. Le miniere di cui al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge possono essere coltivate solo dal soggetto pubblico o privato che ne abbia ottenuto la concessione da parte della Regione Calabria con le modalità e nei termini prescritti dal Regolamento di attuazione della presente legge, di cui all’articolo 7, e comunque nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale. N22

2. Possono formare oggetto di concessione le risorse minerarie delle quali il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive abbia riconosciuto l’esistenza e la coltivabilità. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che forman

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Art. 10 - (Pubblica utilità)

1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all’esercizio dell’attività mineraria di ricerca e coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell’ambiente, e sono insediat

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Art. 11 - (Autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava)

1. L’attività di ricerca dei materiali di cava di cui all’articolo 2 comma 3, lettera a), è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dal Comune territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE.

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Art. 12 - (Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione)

N27

1. L'attività di coltivazione di cava di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), ed il relativo ampliamento, sono autorizzati, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, dal Comune territorialmente competente, acquisito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire l

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Art. 13 - (Contenuto dell’autorizzazione e inizio lavori)

N28

1. L’autorizzazione ha per ogge

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Art. 14 - (Convenzione)

1. I rapporti tra il Comune o la Città metropolitana di Reggio Calabria ed il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha per oggetto gli obblighi e gli oneri anche finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:

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Art. 15 - (Cessione dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 non può essere ceduta a terzi senza il

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Art. 16 - (Revoca dell’autorizzazione per pubblico interesse)

1. A norma dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., l

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Art. 17 - (Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)

N4

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dall

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Art. 18 - (Canone per l’esercizio dell’attività di cava)

1. Il titolare dell’autorizzazione, se finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto di cui agli articoli 11, 12 e 17, è tenuto a versare agli enti concedenti un canone per l’esercizio dell’attività di cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti, anche non commercializzati. N33

2. La Giunta regionale, verificata l’incidenza del canone sul prezzo e s

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TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI
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Art. 19 - (Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale)

1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da stabilirsi nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, e finale, alla scadenza dell’autorizzazione. A tal fine, il titolare dell’autorizzazione comunica all’ente concedente ed al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive lo stato di avanzamento o l’avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale. N36

2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario tecnico dell

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Art. 20 - (Obblighi del titolare dell’autorizzazione ai fini della vigilanza)

1. Il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 ha l’obbligo di consentire al personale di vigila

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Art. 21 - (Sospensione dell'attività estrattiva e decadenza dall'autorizzazione)

N38

1. L’ente concedente, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell�

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Art. 22 - (Cessazione dell’attività estrattiva)

1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di materiali di cava in assenza di autorizzazione, il Comune dispone la

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Art. 23 - (Sanzioni pecuniarie)

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti articoli, a coloro che

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Art. 24 - (Poteri sostitutivi)

N40

1. Ove il Comune terr

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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
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Art. 25 - (Piani stralcio del PRAE)

1. Nelle more dell’approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere dell’ORAE, con le procedure previste dalla legislazione regionale, in quanto compat

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Art. 26 - (Apertura di nuove cave)

N42

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del PRAE di cui all'articolo 6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove cave. N43

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, l’apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, è autorizzata dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, sentito l'ORAE, solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale

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Art. 27 - (Ampliamenti e proroghe)

N47

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del PRAE di cui all'articolo 6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cave esistenti.

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Art. 28 - (Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)

1. L’attività estrattiva regolarmente autorizzata dalle norme in vigore sino all’emanazione della presente legge, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge e fatto salvo il rispetto delle normative in materia ambientale e paesaggistica.

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Art. 29 - (Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. La Regione promuove il recupero ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l’anno anteriore all’entrata in vigore della presente legge, in conformità ad un programma

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Art. 30 - (Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone le azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di base regi

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Art. 31 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5 comma 5 della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in euro 40.000,00, si provvede per l’anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo. N2

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2009.

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall’articolo 5 della presente legge, quantificati a regime in euro 150.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna.

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