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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 28/12/2007, n. 28
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/12/2021, n. 59
- L.R. 16/11/2018, n. 35
- L.R. 30/12/2009, n. 42
- L.R. 24/12/2008, n. 31
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Art. 1 - Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici1. Ai sensi degli artt. 117 e 119 comma 2 della Costituzione, la Regione Basilicata, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto interministeriale del 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcol |
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Art. 11 - Volumetrie edilizie per favorire il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. 1-bis. Per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura sono scomputate le serre bioclimatiche in grado di migliorare la prestazione energetica dell'immobile. N7 2. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1-bis valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale. N8 3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1-bis si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. N9 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. 5. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comun |
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Art. 13 - Misure per la riduzione dei consumi energetici e l'attenuazione delle emissioni inquinanti e climalteranti1. La Giunta regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nell'edilizia entro 120 giorni dalla data di ent |
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Art. 14 - Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - Modifica alla Legge Regionale 28.06.1994, n. 28 "Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata"1. All'art. 31 della Legge Regionale 28.06.1994, n. 28 è aggiu |
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Art. 39 - Modifica al comma 3, art. 10, L.R. 14.4.2000, n. 47 "Recepimento del trasferimento alle regioni operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge 386/19761. Il comma 3 dell'art. 10 della Legge Regionale 14.04. |
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Art. 40 - Art. 44
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Art. 45 - Integrazioni alla Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 "Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano"1. Dopo l'art. 10 della Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 è aggiunto l'art. 10 bis "Piani di gestione dei rifiuti" 1. Le funzioni di pianificazione della gestione dei rifiuti in capo a Regione e Province, definite dalla presente legge e attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 196 e dell'art. 199 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli Enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino all'adozione delle corrispondenti norme regionali. |
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Art. 46 - Modifiche alla Legge Regionale 08.09.1999, n. 27 "Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifico da amianto" |
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Art. 47 - Art. 48 - Omissis
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Art. 49 - Modifiche alla Legge Regionale 01.12.2004, n. 26 "Nuove norme in materia di sport"1. Il comma 3 dell'art. 8 della Legge Regionale 01.12.2 |
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Art. 50 - Modifiche alla Legge Regionale 11.08.1999, n. 23 "Tutela, governo ed uso del territorio"1. L'articolo 44 della Legge Regionale 11.08.1999, n. 23 è così sostituito: 1. I Comuni che hanno formato il Regolamento Urbanistico, secondo le risultanze della ricognizione degli atti deliberativi comunali pervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge regionale, sono tenuti a convocare la Conferenza di Pianificazione, ai sensi del precedente articolo 25, entro il 30/06/07; sono tenuti a provvedere all'adozione del Regolamento Urbanistico entro 90 giorni dalla data del verbale autorizzatorio della Conferenza definitiva, e all'approvazione del medesimo, contestualmente all'aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro 120 giorni dalla data dell'adozione. In tali Comuni, decorso inutilmente il termine per la indizione della Conferenza o per la successiva adozione del Regolamento Urbanistico e fatti salvi i permessi a costruire e i piani attuativi in corso di validità, possono essere rilasciati permessi a costruire esclusivamente per gli interventi di cui all'articolo 9 del T.U. approvato con DPR n. 380/2001, applican |
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Art. 51 - Art. 52 - Omissis
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Art. 53 - Modifiche alla Legge Regionale 22.10.2007, n. 19 "Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità" |
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Art. 54 - Art. 57 - Omissis
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Art. 58 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della |
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Tabelle da A ad H - Omissis
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03/12/2024
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