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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 24/07/2017, n. 19
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/12/2021, n. 59
- L.R. 16/11/2021, n. 48
- L.R. 03/03/2021, n. 7
- L.R. 26/02/2021, n. 6
- Sent. Corte Cost. 15/04/2019, n. 86
- Sent. Corte Cost. 21/12/2018, n. 238
- L.R. 22/11/2018, n. 38
- L.R. 29/06/2018, n. 11
- Errata Corrige in B.U. 01/08/2017, n. 29
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI GOVERNO DEL TERRITORIO |
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Art. 1 - Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”1. Dopo l’art. 12 è aggiunto il seguente articolo: “Articolo 12 bis - Piano Paesaggistico Regionale – PPR 1. La Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 2. Il Piano Paesaggistico Regionale elaborato ai sensi degli artt. 135 e 142 del D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 viene formato, adottato |
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Art. 2 - Integrazione dell’art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 “Piani regionali paesistici di area vasta” e s.m.i. |
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Art. 3 - Legge regionale 5 luglio 2002, n. 24 “Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Pollino. Modifica alla Normativa Tecnica allegata al Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino”1. All’art. 10 - |
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Art. 4 - Modifiche all’art. 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i.1. L’articolo 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 aggiunto al primo capoverso della nota (1) all’articolo 36 delle norme tecniche attuative del Piano territor |
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Art. 6 - Modifica all’art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 “Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione”, come modificato dall’art. 15 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 251. Il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 23, modificato dall’art. 15 della |
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Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti1. Al comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 4 gen |
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Art. 8 - Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i. |
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Art. 9 - Modifiche all’art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i.1. L’art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è così sostituito: “Articolo 3 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente 1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 e s.m.i. promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, nonché di edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%. 1bis. Per superficie complessiva si |
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Art. 10 - Integrazione all’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i. |
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Art. 11 - Modifiche all’art. 16 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25 “Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio), alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali), alla legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 (Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione), in attuazione dell'art. 5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” e s.m.i.1. L’articolo 16 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25 e s.m.i. è così sostituito: |
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Art. 12 - Integrazione all’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i. |
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Art. 13 - Modifica all’art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i. |
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Art. 14 - Modifiche ed integrazioni all’articolo 7, lettere l) ed m) della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici – snellimento delle procedure” e s.m.i.1. Alla lettera l) del comma 1 dell’art. 7 della legg |
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Art. 15 - Modifica all’art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici – snellimento delle procedure” e s.m.i.1. La lettera h), comma 1 dell’art. 7 della legge reg |
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Art. 16 - Modifica all’art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”1. Dopo il comma 2 dell’art. 17 della legge regionale |
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Art. 17 - Modifica alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane |
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Art. 18 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 11 “Istituzione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano” |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 21 - Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane” e 7 gennaio 1998, n. 2 “Istituzione dell’Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano”1. L’articolo 8 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito: “Articolo 8 - Presidente |
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Art. 22 - Governance dei parchi naturali regionali |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’ |
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Art. 23 - Modifica all’art. 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 “Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. |
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Art. 24 - Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - Strutture sociosanitarie1. A decorrere dalla data di approvazione del provvedimento definitivo di Giunta regionale previsto dall’art. 21, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, a tutte le strutture sociosanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale si applicano le disposizioni normative contenute nella legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. 2. N8 |
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Art. 27 - Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Norme di coordinamento e razionalizzazione1. A fine di ottimizzare la gestione delle liste di attesa per l'accesso dei cittadini alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e ai percorsi assistenziali della medicina territoriale, le prescrizioni su ricettario del Servizio sanitario regionale e le prescrizioni su modulistica del Servizio sanitario regionale di piani terapeutici, di ausili e di presidi sanitari, comprese quelle connesse a particolari aree cliniche e patologie, sono operate da: a) medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta; b) medici di continuità assistenziale; c) medici delle strutture pubbliche; d) medici operanti presso le strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale pub |
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Art. 31 - Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”1. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito: “4. Nelle more dell’adegua |
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Art. 32 - Modifica alla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 - Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche”1. Al comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 26 g |
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Art. 33 - Art. 35 - Omissis
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA |
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Art. 36 - Anagrafe agricola unica regionale e sistema informativo agricolo1. È istituita l’Anagrafe agricola unica regionale, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173). 2. L'Anagrafe agricola unica regionale rappresenta l'archivio probant |
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Art. 37 - Modifica all’art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976” e s.m.i.1. Il comma 1 dell’art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. è così modificato: |
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Art. 38 - Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria1. Le procedure di alienazione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria sono adeguati alle seguenti disposizioni e alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, (Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976: a) i detentori/conduttori dei beni provenienti dall’azione di riforma fondiaria sono tenuti al versamento degli oneri pregressi e dei canoni da stabilire secondo le disposizioni seguenti, fino alla data della vendita o del rilascio degli immobili detenuti; b) beni agricoli assegnati con contratto di assegnazione e vendita: i) per i poderi e le quote assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria con contratto di assegnazione e vendita, le annualità risultanti dal contratto, se non corrisposte entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono attualizzate all’anno dell’effettiva corresponsione mediante rivalutazione monetaria a partire dall’anno di scadenza della singola rata. I debiti maturati in favore dell’Agenzia sono maggiorati dei soli interessi legali; c) beni agricoli non assegnati: i) il prezzo di vendita dei terreni di cui al presente punto è determinato assumendo a base di calcolo il 60% dei “Valori Agricoli Medi” (c.d. VAM) vigenti all’atto della stima per la sp |
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Art. 41 - Misure di accelerazione delle attività di liquidazione dei Consorzi di bonifica1. Al fine di consentire il celere ed efficiente svolgimento delle attività di liquidazione dei disciolti Consorzi di bonifica, i fondi già assegnati |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 42 - Art. 44 - Omissis
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Art. 45 - Modifica all’art. 6 della legge regionale 7 ottobre 2014, n. 30 “Misure per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)” e s.m.i. |
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Art. 46 - Modifica all’art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015”1. All’art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: |
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Art. 47 - Modifica all’art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d'affezione” |
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Art. 48 - Attuazione della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”1. Ai sensi dell' art. 27, comma 1 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la titolarità delle infrastrutture e degli impianti di prop |
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Art. 49 - Omissis
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Art. 50 - Modifica all’art. 8 bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 “Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata” e s.m.i.1. Il comma 1 dell’art. 8 bis della legge re |
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Art. 51 - Modifica all’art. 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i.1. Il comma 2 dell’art. 38 della legge regionale 18 |
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Art. 52 - Modifica all’art. 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015” e s.m.i.1. Il comma 4bis dell’art. 32 della legge regionale |
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Art. 53 - Promozione del Turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf1. La Regione favorisce la qualificazione dell’offerta turistica sportiva in ambito nazionale ed internazionale attraverso la promozione e la diffusione del gioco del golf. 2. In caso di accertata carenza di idonea offerta ricettiva, l’Ente locale o più Enti locali eventualmente consorziati o i Consorzi formati per tale obiettivo, tali da costituire o promuovere lo sviluppo e la realizzazione di una rete o circuito golfistico, sentita la Regione, favoriscono la realizzazione di impianti golfistici integrati da strutture di ricezione turistica, la cui gestione dovrà essere connessa in modo permanente all’esercizio dell’impianto. 3. Gli impianti destinati alla pratica del gioco del golf sono realizzati in conformità alle norme di legge, nonché delle norme tecniche per i campi da |
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Art. 54 - Art. 61 - Omissis
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Art. 62 - Differimento termine di cui all’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 “Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini”1. Il termine di cui all’art. 9, comma 3 della legge |
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Art. 63 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 “Istituzione dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)” |
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Art. 64 - Abrogazione art. 10 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e s.m.i. |
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Art. 65 - Integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 “Nuove norme in materia disnellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata”1. Dopo l’art. 3 della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 è aggiunto il seguente: “Articolo 3bis - Acquisto in luogo della riparazione e/o ricostruzione 1. E' in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi proced |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 66 - Neutralità finanziaria1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e, |
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Art. 67 - Entrata in vigore1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2. |
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