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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 23/01/2001, n. 1
L. R. Basilicata 23/01/2001, n. 1
L. R. Basilicata 23/01/2001, n. 1
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Art. 1 - Finalità ed oggetto della legge1. La Regione Basilicata promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base locale tese a rafforzare l'identità dei suoi sistemi territoriali e la competitività di organizzazioni, imprese, consorzi ed agenzie che vi operano nel settore dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e del commercio. 2. La Regione individua i sistemi produttivi locali e i distretti industriali in attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera i) della L.R. n. 7/1999. 3. I distre |
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Art. 2 - Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali1. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i sistemi produttivi locali e i distretti industriali sulla base di un rilievo sistematico dei fattori demografici, territoriali, sociali ed economici del territorio regionale, riferiti ai sistemi locali del lavoro riconosciuti dall'ISTAT nella Regione. 2. La Giun |
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Art. 3 - Compiti dei distretti industriali e dei sistemi produttivi localiI sistemi produttivi locali e i distretti industriali costituiscono i referenti territoriali delle politiche regionali a sostegno dell'impresa e dei sistemi d'impresa. Essi contribuiscono alla definizione degli obiettivi di programmazione della Regione Basilicata, delle province e degli Enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli finalizzati a: a) incentivare l' |
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Art. 4 - Comitato di Distretto1. In ognuno degli ambiti territoriali - distretti industriali o sistemi produttivi locali - individuati e istituiti secondo quanto previsto dal precedente art. 2, è costituito un Comitato di Distretto nel quale sono rappresentati oltre gli imprenditori, gli enti locali, le camere di commercio. La Giunta regionale entro 60 giorni dalla richiesta di almeno uno dei soggetti aventi diritto alla partecipazione avvia la procedura per costituire il Comitato di Distretto. 2. Il Comitato di Distretto rappresenta per i programmi di sviluppo previsti dalla legge, il distretto industriale o il sistema produttivo locale. 3. Il Comitato di Distretto ha sede e segreteria presso la sede di un ente pubblico ricompreso nell'ambito territoriale del distretto. L'ubicazione d |
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Art. 5 - Il Presidente1. Il Comitato di Distretto elegge il proprio Presidente fra i rappresentanti del mondo imprenditoriale di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), a maggi |
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Art. 6 - Compiti del Comitato di Distretto1. Il Comitato di Distretto svolge i seguenti compiti: a) stabilisce la denominazione e il logo grafico del proprio distretto industriale o sistema produttivo locale; |
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Art. 7 - Programma di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali1. Il programma di sviluppo ha durata triennale, può essere aggiornato periodicamente dal Comitato di Distretto e determina: a) gli obiettivi generali di sviluppo e gli assi degli interven |
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Art. 8 - Modalità di attuazione delle conferenze di servizio1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Comitato di Distretto, convoca specifiche conferenze di servizio ai sensi della vigente normativa, per promuovere le intese indispensabili alla realizzazione dei progetti e delle az |
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Art. 9 - Finanziamento dei progetti promossi dai Comitati di Distretto1. I Comitati di Distretto possono presentare alla Giunta regionale domande di cofinanziamento per le spese relative all'attività di analisi delle opportunità di sviluppo, per la progettazione e per le iniziativ |
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Art. 10 - Risorse per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo dei distretti industriali1. La Regione concorre alla realizzazione dei piani di sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, riservando quote di azioni e misure previste dalla legislazione region |
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Art. 11 - Norma finanziaria1. La presente legge non comporta oneri per l'anno 2000. 2. Agli oneri derivanti dall'applica |
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Art. 12 - Pubblicazione1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a que |
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