Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 08/03/1999, n. 7
L. R. Basilicata 08/03/1999, n. 7
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/01/2005, n. 4
- L.R. 27/06/2008, n. 11
- L.R. 16/11/2018, n. 35
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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CAPO I - FINALITA’ E DISPOSIZIONI COMUNI |
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Articolo 1 - Finalità1. La Regione Basilicata, nell'osservanza del dettato costituzionale ed in attuazione dell'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con la presente legge sostiene lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie e disciplina l'assetto delle funzioni e dei compiti amministrativi ai diversi livelli di governo previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai seguenti settori: |
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Articolo 2 - Funzioni riservate alla Regione1. Nelle materie di cui alla presente legge sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni generali di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo: a) le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio al livello regionale; b) gli atti di intesa |
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Articolo 3 - Funzioni conferite agli enti locali1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 2 sono confer |
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Articolo 4 - Livelli ottimali di esercizio delle funzioni1. Ai sensi dell'art. 3 secondo comma, del Decreto Legislativo n. 112/98 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i livelli ottimali di esercizio delle funzioni ed emana i connessi indirizzi operativi, conformandosi a criteri di adeguatezza, di economicità e di efficienza. La proposta della Giunta, definita d'intesa con la Conferenza Permanente delle Autonomie, contiene i parametri di riferimento per l'individuazione d |
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Articolo 5 - Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali1. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1997 e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Permanente delle Autonomie, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane idonee a garantire una congrua copertura degli oneri |
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Articolo 6 - Poteri sostitutivi della Regione |
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Articolo 7 - Conferimento di attività e servizi a soggetti esterni1. La Regione, in ottemperanza ai principi di efficacia ed efficienza, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie, può conferire, mediante convenzioni, a soggetti esterni al sistema delle autonomie funzioni ed attività che possano più utilmente essere svolte da soggetti privati o del privato sociale, assicurando il rispetto dei principi |
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Articolo 8 - Mobilità del personale1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, sentiti i soggetti sindacali individuati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto e la Conferenza Permanente delle Autonomie, la Regione predispo |
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Articolo 10 - Piano pluriennale per la formazione del personale1. Il personale statale trasferito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/1998 e il personale regionale e |
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Articolo 11 - Programmazione negoziataIl comma 3 dell'art. 8 della L |
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Articolo 12 - Sistema informativo integrato1. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi in rete della Pubblica Amministrazione regionale basati sugli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine, la Regione promuove la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR), in armonia con lo sviluppo a livello nazionale della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA) per le esigenze di trasporto dell'informazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e gli utenti |
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TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SPORT E DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI |
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Articolo 13 - Oggetto ed ambito di applicazione1. Nel presente titolo sono determinate le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale tra quelle conferite dallo Stato alla Regione e quelle che la Regione conferisce agli enti locali e alle autonomie funzionali in relazione al settore dello sviluppo economico e delle attività produttive, nonc |
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Articolo 14 - Organizzazione delle funzioni e dei compiti della Regione1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti individuati nel presente titolo, che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale sono disciplinati con apposito regolamento del Consiglio r |
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Articolo 15 - Riordino delle normative di settore1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, la Regione provvede, per quanto di propria competenza, alla approvazione di un testo unico di riordi |
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Articolo 16 - Sportello regionale per le attività produttive1. Nell'ambito delle attività di coordinamento della Regione ed al fine del miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, presso il Dipartimento Attività Produttive, lo "sportello regionale per le attività produttive", all |
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Articolo 17 - Promozione allo sviluppo delle piccole e medie impreseAl fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, singole e associate, la Regione, oltre a quelle indicate negli articoli precedenti, esercita le funz |
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Articolo 18 - Conferimento di funzioni agli enti locali1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle disposizioni di cui all' |
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CAPO II - ARTIGIANATO |
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Articolo 19 - Funzioni di competenza della Regione1. In materia di artigianato, come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti: a) l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati; |
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CAPO III - INDUSTRIA |
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Articolo 20 - Funzioni di competenza della Regione1. La Regione, in materia di industria come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti: a) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico del territorio; b) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, compresi quelli per le piccole e medie imprese; nonché, l'erogazione di contributi a consorzi e ai consorzi fidi; c) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico; |
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Articolo 21 - Fondo unico regionale1. È istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo unico regionale nel quale co |
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CAPO IV - TURISMO |
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Articolo 22 - Funzioni di competenza della Regione1. In materia di turismo come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 45 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti: a) la pr |
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CAPO V - ENERGIA |
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Articolo 23 - Funzioni di competenza della Regione1. La Regione, in materia di energia come definita dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 30 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti: a) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore o pari a 300 MW termici, salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) la costruzione e l'esercizio degli impia |
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Articolo 25 - Funzioni di competenza dei Comuni1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni relative al rilascio della certificazione energetica degli edifici, prevista dal |
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CAPO VI - MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE |
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Articolo 26 - Funzioni di competenza della RegioneLa Regione, in materia di miniere e risorse geotermiche come definita dall'articolo 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articol |
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CAPO VII - ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA |
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Articolo 27 - Funzioni di competenza regionale1. La Regione, in materia di ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il controllo su |
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CAPO VIII - FIERE, MERCATI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO |
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Articolo 28 - Funzioni di competenza della Regione1. La Regione, in materia di fiere e mercati ed in materia di commercio, come definite dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, concernenti: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale; b) l'autorizzazione allo svolgimento |
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CAPO IX - SPORT |
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Articolo 29 - Funzioni di competenza della Regione1. La Regione, in materia di sport, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti: |
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CAPO X - DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO |
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TITOLO III - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
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Articolo 31 - Oggetto ed ambito di applicazione1. Nel presente titolo sono determinate le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e quelle che la Regi |
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CAPO II - TERRITORIO E URBANISTICA |
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Articolo 32 - Criteri per il conferimento di compiti e funzioni1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, definisce, con propria legge, il riordino normativo ed il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali ed agli altri soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica in materia di uso, tutela e governo del territorio, conformandosi ai principi stabiliti al titolo I della presente legge ed alle seguenti disposizioni concernenti la determinazione dei livelli, degli ambiti e dei soggetti della programmazione e pianificazione del territorio. 2. Sono ambiti istituzionali di pianificazione: |
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Articolo 33 - Norme procedurali1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente art. 32 il Comitato di cui al successivo art. 68 |
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CAPO III - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Articolo 34 - Funzioni di competenza della RegioneLa Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, esercita le seguenti funzioni amministrative: a) determina le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale; b) determina gli obiettivi di settore e le tipologie di intervento anche attraverso i programmi complessi quali i programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione; |
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Articolo 35 - Funzioni di competenza delle Comunità Locali e dei Comuni1. Sono conferite alle Comunità Locali, sentiti i Comuni del territorio, le funzioni e i compiti concernenti: a) il rilevamento del fabbiso |
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Articolo 36 - Riordino normativo della materiaEntro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con propria legge, provvede alla riforma organica |
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CAPO IV - TUTELA DEL PAESAGGIO |
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Articolo 38 - Modifiche alla L. R. 2 settembre 1993, n. 501. L'art. 3 della L. R. 2 settembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente: La commissione per la tutela del paesaggio esprime parere: a) sulla individuazione delle bellezze naturali e paesaggistiche; b) sui Piani Paesaggistici Generali ed Attuativi e loro varianti; c) sui Piani Territoriali Urbanistici, sui Piani Urbanistici Generali e loro varianti generali, relativi ai comuni vincolati anche parzialmente, con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero inclusi anche parzialmente in territorio di "Parco Naturale", di cui alla lettera f) della legge n. 431/1985; d) sui Piani Urbanistici Attuativi e loro varianti, relativi a zone vincolate anche parzialmente con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero relativi a zone interessate da categorie omogenee di beni di cui alla l. n. 431/85; e) sulla realizzazione di strade statali, provinciali ed intercomunali; f) sulla apertura, ampliamento e recupero di cave, nonché prelievo di inerti fluviali oltre i 100.000 mc, e installazione di impianti di frantumazione; g) sulla ubicazione e realizzazione di discariche e ricariche di materiale, nonché sugli impianti di depurazione; h) sugli invasi, dighe e sistemazioni idrauliche dei corsi di acqua principali e loro affluenze; i) sulla realizzazione di opere pubbli |
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CAPO V - PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI |
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SEZIONE I - FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE |
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Articolo 39 - Funzioni di competenza della Regione1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate allo Stato dall'art. 69 del decreto legislativo n. 112/1998, e in particolare: a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere; b) le competenze attualmente esercitate dal Corpo Forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale. 2. Sono, altresì, di competenza della Regione le funzioni am |
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SEZIONE II - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE |
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Articolo 40 - Funzioni di competenza della Regione1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti: a) la valutazione di impatto ambientale relativa alle specifiche categorie di opere |
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Articolo 41 - Funzioni di competenza delle Province e dei ComuniIl parere previsto dall'art. 13 della L.R. n. 47/94 e successive modifiche ed integrazioni rimane di competenza delle Prov |
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SEZIONE III - INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE |
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Articolo 42 - Funzioni di competenza della Regione1. Ferme restanti le funzioni attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alle industrie sogget |
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SEZIONE IV - PARCHI E RISERVE NATURALI |
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Articolo 43 - Oggetto ed ambito di applicazioneNella presente sezione sono disciplinate le funzioni amministrative concernenti le aree naturali protette, conferite alla |
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Articolo 45 - Funzioni conferite agli enti locali1. Sono conferite agli enti locali le funzioni amministrative concernenti la gestione delle riserve naturali a carattere regionale. |
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SEZIONE V - FLORA E FAUNA |
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Articolo 47 - Funzioni di competenza delle ProvinceLe Province continuano ad esercitare le funzioni amministrative in materia di fauna e flora previste dalle LL. RR. n. 2/19 |
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SEZIONE VI - INQUINAMENTO DELLE ACQUE |
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Articolo 48 - Funzioni di competenza della Regione1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti: a) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità, nel rispetto di quelli statali; b) l'organizzazione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzata al coordinamento delle attività ed alla definizione dello Stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungi |
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Articolo 49 - Funzioni di competenza delle ProvinceSono di competenza delle Province, oltre alle funzioni amministrative esercitate ai sensi della legislazione regionale vigente, le funzioni amministrative concernenti: a) l'organizzazione e la gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale; |
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SEZIONE VII - INQUINAMENTO ATMOSFERICO |
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Articolo 50 - Funzioni di competenza della RegioneSono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti: a) l'elaborazione e l'adozione del piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria in raccordo al piano regionale per la tutela dell'ambiente; b) l'individuazione di aree regionali ovvero, d'intesa tra le Regioni interessate, interregionali |
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SEZIONE VIII - INQUINAMENTO ACUSTICO |
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Articolo 52 - Funzioni di competenza della RegioneOltre alle competenze previste dall'art. 4 della legge n. 447 |
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Articolo 53 - Funzioni di competenza delle ProvinceSono di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti: |
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SEZIONE IX - RIFIUTI |
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Articolo 54 - Funzioni di competenza della RegioneSono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti: a) la predisposizione del Piano Regionale di Gestione dei |
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Articolo 55 - Funzioni di competenza delle Province1. Sono di competenza delle Province le funzioni definite dall'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997. Le province, in particolare, individuano, sentiti i comuni interessati, le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla |
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Articolo 56 - Funzioni di competenza dei Comuni |
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SEZIONE X - ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA IN MATERIA DI AMBIENTE |
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Articolo 57 - Funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.B.) |
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CAPO VI - RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO |
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Articolo 58 - Funzioni di competenza della Regione1. La Regione, in concorso con gli enti locali esercita le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dall'art. 88 del D.Lgs. n.112/98. |
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Articolo 59 - Gestione dei beni del demanio idrico1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico, determina e introita i canoni inerenti alle relative concessioni. |
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Articolo 60 - DigheIn attesa del funzionamento del Registro Italiano Dighe (R.I.D.), fatta salva la possibilità di delega di cui al co |
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CAPO VII - OPERE PUBBLICHE |
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Articolo 61 - Funzioni di competenza della Regione1. La Regione oltre i generali poteri di programmazione, coordinamento e indirizzo nonché di vigilanza ai sensi del successivo art. 65 e fatte salve le allocazioni di funzioni disciplinate dal precedente art. 58, comma 3, della presente legge, esercita in materia di Opere Pubbliche |
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Articolo 63 - Misure urbanistiche1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali, che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera ne promuove la conclusione mediante l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del T.U. n. 267/2000, purché sia intervenuta positivamente la val |
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Articolo 64 - Collaborazione tecnica agli enti localiN1 "1. Gli Enti Locali e gl |
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Articolo 65 - Vigilanza1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali, loro consorzi |
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Art. 66 - Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione d'urgenza |
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Articolo 67 - Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici1. Presso il dipartimento Assetto del Territorio, Protezione Civile e Trasporti è istituito l'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: a) raccolta ed elaborazione, anche in apposita banca dati informatica, dei dati rela |
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Art. 68 - Funzioni Consultive1. È istituito presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità il Comitato Regionale delle Opere Pubbliche di seguito denominato CROP, con funzioni di organo consultivo della Regione. 2. Il CROP provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a dotarsi di apposito regolamento, che ne disciplina il proprio funzionamento. 3. Al CROP compete di esprimere pareri obbligatori: a) su progetti relativi ad opere pubbliche di importo progettuale complessivo superiore a 7,5 milioni di Euro da eseguirsi a cura di soggetti aggiudicatori; |
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CAPO VIII - VIABILITA’ |
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Articolo 69 - Funzioni di competenza della Regione1. La Regione in materia di viabilità esercita le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle strade non rientranti nella rete stradale ed autostradale nazionale. 2. La Regione, in particolare, provvede: a) alla programmazione degli interv |
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Articolo 71 - Funzioni di competenza delle Province1. Sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 112/1998, le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale, di cui all' |
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Articolo 72 - Funzioni di competenza dei ComuniSono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e declassificazione delle strade c |
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CAPO IX - TRASPORTI |
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Articolo 75 - Funzioni di competenza dei ComuniSono trasferite ai Comuni le funzioni relative agli interventi concernenti i porti appartenenti alla categoria II, classe |
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Articolo 76 - Funzioni delegate alle Province1. Fatte salve le disposizioni di cui alla L. R. n. 22/1998, sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui all' |
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CAPO X - PROTEZIONE CIVILE |
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Articolo 77 - Funzioni amministrative in materia di Protezione CivileEntro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare la disciplina delle |
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TITOLO IV - SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA’ |
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CAPO I - TUTELA DELLA SALUTE |
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Articolo 78 - Riordino normativoEntro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua le funzioni amministrative che |
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CAPO II - SERVIZI SOCIALI |
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Articolo 79 - Funzioni di competenza della RegioneSono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti: a) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 13 |
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Articolo 81 - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab)Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le Istituzioni Pubbliche di A |
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CAPO III - ISTRUZIONE SCOLASTICA |
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Articolo 83 - Riordino normativo1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'art.7, comma 1, del |
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CAPO IV - FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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Articolo 85 - Riordino della normativa e funzioni di competenza delle Province1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, la Regione provvede alla approvazione di un testo unico di riordino delle |
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CAPO V - BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
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Articolo 87 - Funzioni di competenza della Regione1. Ferme restando le funzioni ed i compiti attribuiti alla Regione in conformità dei principi dello Statuto e della vigente normativa, la stessa, nell'ambito delle proprie competenze: a) esercita le funzioni concernenti la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dall'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998 e concorre con lo Stato e gli enti locali alla promozione ed allo sviluppo dei sistemi integrati di beni ed attività culturali; b) concorre alle funzioni di conservazione e protezione dei beni culturali. 2. La Regione, in particolare, esercita le funzioni amministrative concernenti: |
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Articolo 88 - Funzioni di competenza delle ProvinceLe Province, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale di settore: a) esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali; b) promuovono ed incentivano forme di |
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Articolo 89 - Funzioni di competenza dei ComuniI Comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali: a) esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 87 e 88; |
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Articolo 91 - Strumenti di programmazione e di raccordo1. È istituita la Conferenza permanente per i beni e le attività culturali, organo consultivo della Giunta regionale con i seguenti compiti: a) formulare proposte di azione coordinata fra la Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, ai fini della definizione dei piani annuali di intervento della Regione e degli altri enti interessati ed anche in ordine a quanto previsto dall'art. 155 del decreto legislativo n. 112/1998; |
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Articolo 92 - Commissione per i beni e le attività culturali1. La Commissione per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 154 del decreto le |
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TITOLO V - POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO |
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Articolo 93 - Funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa regionale e locale1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce le modalità e le procedure attuative per |
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TITOLO VI - NORME FINALI |
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Articolo 94 - Abrogazione di normeSono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti incompatibili con le norme contenute nella presente legge. |
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02/12/2024
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