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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 18/05/2000, n. 95
L.R. Abruzzo 18/05/2000, n. 95
- L.R. 11/08/2020, n. 25
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- L.R. 10/05/2002, n. 7
- L.R. 31/07/2001, n. 33
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TITOLO I |
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Art. 1 - Finalità generali ed ambito di applicazione1. La Regione Abruzzo assume tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi residente ed investe adeguat |
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Art. 2 - Definizioni1. Ove non diversamente specificato nei successivi articoli, si intende per: |
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Art. 3 - Soggetti istituzionali attuatori1. I soggetti istituzionali attuatori della presente legge sono le Comunità Mo |
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Art. 4 - Esercizio associato di funzioni1. Ai sensi della normativa nazionale e regionale, le Comunità Montane, anche in consorzio tra loro, promuovono l'esercizio associato di funzioni di competenza comunale. |
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Art. 5 - Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge il Fondo regionale per la montagna", istituito con la Legge Regionale n. 134 dell'1/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali" di seguito denominato semplicemente Fondo. 2. Le risorse economiche del Fondo hanno valore aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari corrisposti alle Comunità Montane ", Comuni montani, Unioni di Comuni Montani" N10. |
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Art. 6 - Classificazione del territorio montano1. La Giunta Regionale, sentiti la Commissione Consiliare competente, l'Unione delle Province Abruzzesi, l'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, stabilisce i criteri e definisce i parametri per l'individuazione delle zone che presentano maggiori svantaggi naturali e socioeconomici in ambito montano. 2. I criteri per la delimitazione delle aree omogenee devono tenere conto de |
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TITOLO II - AZIONI ED INTERVENTI NEL SISTEMA ECONOMICO E TERRITORIALE |
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Art. 7 - Obiettivi generali in campo economico e territoriale1. La Regione considera la tutela e lo sviluppo economico del territorio montano obiettivo prioritario delle azioni da attivare, al fine di garantire le migliori condizioni di vivibilità alle popolazioni ivi residenti. 2. L'obiettivo di cui al comma 1 è perseguito mediante: |
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Art. 8 - Piano di sviluppo socioeconomico1. Le Comunità Montane individuano nel Piano di sviluppo socioeconomico, di seguito definito Piano, e nel Programma Operativo Annuale di cui al successivo art. 10, le concrete forme di attuazione delle azioni previste dalla presente legge. 2. Il Piano ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico - forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre |
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Art. 9 - Carta di destinazione d'uso del territorio1. Le Comunità Montane possono provvedere alla redazione della Carta di destinazione d'uso del territorio, di seguito definita Carta, quale strumento di supporto operativo delle scelte contenute nel Piano di sviluppo socio-economico, anche avvalendosi degli strumenti urbanistici adottati dal Comuni che le costituiscono |
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Art. 10 - Programma Operativo Annuale1. Il Programma Operativo Annuale per l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo, nel seguito del presente articolo definito semplicemente "Programma", è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di sviluppo socioeconomico, ed è approvato dal Consiglio. 2. Il Servizio regionale competente per materia comunica alle CC.MM. l'importo loro spettante a valere nelle dotazioni del fondo, per quanto attiene gli stanziamenti a carico del bilancio regionale, entro il mese successi |
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Art. 11 - Tutela delle aree destinate a verde agricolo1. Gli strumenti urbanistici dei Comuni montani non possono proporre modificazioni all'uso dei terreni adibiti all'esercizio delle attività agro - silvo - pastorali, ovve |
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Art. 12 - Valorizzazione del patrimonio edilizio1. La Regione promuove nei Comuni montani, l'acquisizione, il recupero e la ristrutturazione degli edifici esistenti, co |
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Art. 13 - Interventi di salvaguardia ambientale e territoriale1. Le Comunità Montane, nell'ambito dei propri piani di sviluppo socioeconomico, indicano gli interventi prioritari di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente. Tali interventi sono diretti alla difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, al recupero delle abitaz |
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Art. 14 - Tutela del patrimonio forestale e dei boschi1. A decorrere dall'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme recate dalle leggi regionali 28/1994 e 106/1994, la regione affida alle Comunità Montane i compiti di manutenzione e di conservazione del patrimonio silvo - pastorale, nonché quelli di tutela, assistenz |
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Art. 15 - Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno1. Le Comunità Montane promuovono la gestione del patrimonio agro - silvo -pastorale. 2. Tutte le strutture di gestione del patrimonio agro - silvo - pastorale, definite all'art. 16 della p |
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Art. 16 - Strutture di gestione forestale1. Le strutture per la gestione delle unità territoriali forestali e boschive sono: a) Il consorzio forestale costituito ai sensi degli articoli 139 e 155 del R.D. n. 3267 del 1923 e successive modifiche ed integrazioni; b) Il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà pubbliche e private con finalità di interesse pubblico o genera |
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Art. 17 - Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro - silvo - pastorali |
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Art. 18 - Attività produttive agricole1. L'agricoltura è riconosciuta quale attività produttiva prioritaria per la conservazione e valorizzazione del territorio montano. 2. La Regione promuove la permanenza dell'attività agricola nel territorio montano anche attraverso la corresponsione di incentivi per le infrastrutture, la razionalizzazione dei processi p |
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Art. 19 - (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria)1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria nelle zone montane e lo sviluppo dell'attività agricola la Regione accorda contributi e finanziamenti per l'acquisto e la permuta di terreni, per la formazione e per l'arrotondamento della proprietà coltivatrice, sino alla concorrenza di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice e promuove, attraverso i Comuni e le Comunità montane, procedure di acquisizione e successiva alienazione dei terreni incolti produttivi, ai seguenti beneficiari: a) coltivatori diretti di età compresa fra i 18 ed i 60 anni, residenti nelle zone montane; b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982 n. 203 "Norme sui contratti agrari", delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane); c) cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano nei quali la compagine dei soci |
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Art. 20 - Valorizzazione e tutela dei prodotti tipici agro - alimentari1. La Giunta Regionale promuove la costituzione di organizzazioni di produttori o di trasformatori ai sensi della normativ |
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Art. 21 - Artigianato e mestieri tradizionali della montagna1. La Giunta Regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite l'Anci, l'Uncem e l'UPA, determina |
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Art. 22 - Turismo rurale montano1. La Regione Abruzzo valorizza le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambito montano attraverso interventi a favore del turismo rurale montano, al fine di ampliare l'offerta turistica complessiva e favorire il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro. 2. Per turismo rurale montano si intendono le attività di ricezione ed ospitalità, di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande, commercializzazione diretta di prodotti agro - alimentari propri, di artigianato artistico e tradizionale, attività sportive, del tempo libero e di servizio, nonché le attività agrituristiche, finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale montano. 3. Le attività di turismo rurale montano possono essere svolte da soggetti in possesso delle autorizz |
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Art. 23 - Incentivazione del turismo montano1. La Regione Abruzzo incentiva il turismo montano in tutte le sue forme, riconoscendone le caratteristiche fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e culturale. |
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Art. 24 - Sicurezza e tutela delle attività turistiche in ambito montano1. Le Comunità Montane, attraverso la collaborazione con le Province, i Comuni e le Aziende ULS, promuovono azioni intese a sensibilizzare i turisti per la fruizione in sicurezza del territorio montano e pubblicizza |
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Art. 25 - Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni tradizionali1. In occasione di manifestazioni tradizionali, feste popolari e religiose o sagre che si svolgono in territori montani e che prevedono la somministrazione di cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in deroga alla n |
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Art. 26 - Caccia, pesca e prodotti del sottobosco1. Nei territori montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco costituiscono parte dell'economia locale e vanno finalizzate alla creazione di posti di lavoro e di attività imprenditoriali locali. |
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Art. 27 - Insediamenti produttivi1. La Giunta Regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di compatibilità degli insediamenti produttivi con l'ambiente montano, individuando in partico |
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Art. 28 - Attività estrattive e di cava1. L'attività di cava di monte e l'attività estrattiva di ghiaia e sabbia dagli alvei in relazione a fenomeni dì sovralluvionamento di fiumi e torrenti costituiscono ricchezza naturale d |
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Art. 29 - Protezione civile1. Le Comunità Montane, per delega di tutti o parte dei Comuni che le costitui |
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Art. 30 - Attività commerciali1. Gli esercizi commerciali ubicati nei Comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti e nelle località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti, ed in subordine quelli ubicati nei Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, usufruiscono di priorità nell'assegnazione di contributi sulle disponibilità destinate alla Direzione regionale competente per materia. |
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Art. 31 - Sistema della viabilità locale1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni montani, ciascuno per la parte di propria competenza, impegnano le proprie risorse per realizzare e migliorare la percorribilità e la sicurezza delle strade, con particolare riguardo: a) ai collegamenti tra i centri montani e la strada statale o principale di accesso; |
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Art. 32 - Incentivi per l'insediamento in ambito montano e per il miglioramento della qualità della vita1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Giunta regionale attiva interventi di credito agevolato a valere sul fondo speciale di cui all'art. 5, comma 4 lettera c) della presente legge. 2. I benefici di cui al co |
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Art. 33 - Approvvigionamento energetico, benefici e deroghe1. La concessione per l'installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30 KW per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità di condizioni, prioritariamente alle imprese e alle società ubicate in ambito montano. |
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TITOLO III - AZIONI ED INTERVENTI NEL SISTEMA SOCIALE E CULTURALE |
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Art. 34 - Obiettivi generali in campo sociale e culturale1. La Regione, in armonia con gli indirizzi di politica comunitaria e nazionale, opera affinché la presenza e la residenza delle persone nei territori montani sia incentivata e tutelata. |
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Art. 35 - Decentramento di attività e servizi1. La Giunta Regionale emana opportune direttive per il decentramento nei Comuni montani di attivit&agrav |
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Art. 36 - Interventi di razionalizzazione dei servizi e deroghe per la localizzazione di servizi pubblici1. In materia di razionalizzazione dei servizi regionali territoriali, fatto salvo quanto già previsto all'art. 34 in materia di decentramento delle funzioni, la Regione tiene c |
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Art. 37 - Programmi di informatizzazione1. Al fine di superare le difficoltà che 1 popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti |
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Art. 38 - Servizi sociali ed interventi in favore della famiglia1. La Regione individua, di norma, nelle Comunità Montane le istituzioni alle quali attribuire le funzioni comunali associate in materia di servizi sociali e la relativa gestione. 2. Fer |
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Art. 39 - Servizi sanitari1. La Regione, nella definizione dei criteri di razionalizzazione sul territorio dei servizi sanitari e nella redazione del Piano sanitario Regionale, per le zone montane tiene conto degli elementi di condizionamento e disagio costituiti dalla bassa densità di popolazione, dalla distanza intercorrente dal maggiori cen |
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Art. 40 - Edilizia residenziale e pubblica1. La Regione, attraverso l'ARET e le ATER, favorisce la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione nei Comuni montani, attraverso il recupero abitativo di |
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Art. 41 - Servizi scolastici1. Al fine di garantire alle zone montane un'adeguata offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonché di opportunità formative medio - superiori e professionali, la Regione promuove specifici accordi di programma tra la competente Amministrazione statale e gli enti locali interessati. 2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficace ed efficiente offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti loca |
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Art. 42 - "Scuola per la montagna" e collaborazione con le Università abruzzesi1. La Regione, nell'ambito delle proprie attività di formazione professionale, istituisce la "Scuola per la montagna", intesa a promuovere la formazione professionale diretta alla valorizzazione dell'ambito montano, dell'utilizzo delle risorse legate al turismo ed alla qualità ambientale, dello sviluppo dell'economia compatibile con l'ecosistema, del recupero e dell'innovazione dei mestieri e delle arti della montagna abruzzese. |
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Art. 43 - Catalogazione dei beni storico - culturali1. La Giunta Regionale realizza, in collaborazione con le Province, le Comunità Montane, i Comuni, gli Enti Parco, le Sovrintendenze ed il sistema delle Università Abruzzesi, il catalogo dei beni storico - culturali della montagna abruzzese, indicandone i diversi livelli di protezione e di va |
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Art. 44 - Itinerari della montagna abruzzese1. La Regione Abruzzo considera e valorizza gli itinerari storici dalla montagna abruzzese, legati alla presenza ed al lavoro dell'uomo, e ne tiene conto nell'ambito delle iniziativ |
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Art. 45 - Valorizzazione della cultura della montagna1. La Giunta Regionale, in accordo con le Comunità Montane interessate, provvede ad istituire e sostenere Centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana abruzzese, con l'obiettivo di realizzare almeno un museo o una mostra permanente nel territorio di ciascuna Comunità Montana e di sostenere quelli eventualmente già esistenti. |
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Art. 46 - Trasporti pubblici1. Al fine di perseguire l'obiettivo di realizzare un'efficace ed efficiente offerta di trasporto pubblico locale nelle zone montane, le Comunità Montane promuovono il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte atte a soddisfare la mobilità e la fruizione dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 8 dalla L.R. 152/98 "Norme per il trasporto pubblico locale". 2. Nei Comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure risulti inadeguato ai bisogni delle |
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Art. 47 - Osservatorio regionale della montagna1. È istituito l'Osservatorio regionale della montagna, con lo scopo di acquisire la sistematica conoscenza delle variabili socioeconomiche, l'osservazione dello stato dell'ambiente e del territorio e dell'impatto degli interventi attuati. |
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Art. 48 - Progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano1. La Giunta Regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, da finanziarsi con le somme derivanti dall'attribuzione prevista all'art. 5, comma 4, lettera b) della presente legge, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane ed u |
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TITOLO IV - ORGANISMO DI CONSULTAZIONE |
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Art. 49 - Organi di coordinamento e consultazione1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali e delle parti sociali al |
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Art. 50 - Consulta regionale per la montagna1. La Consulta regionale per la montagna, istituita con la Legge Regionale n. 92 del 6/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è così composta: a) Il Presidente del Consiglio Regionale, o suo delegato, che la presiede; b) Cinque Consiglieri Regionali, dei quali tre di maggioranza e due di minoranza, nominati dal Consiglio Regionale; c) I Presidenti Regionali dell'UNCEM, dell'UPA e dell'ANCI; d) Il Dirigente della Direzione Programmazione, Riforme Istituzionali e Rapporto con gli Enti Locali competente per materia; e) I Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o loro delegati; f) |
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TITOLO V - NORME FINALI |
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Art. 51 - Legislazione specifica per la montagna e termini temporali1. Gli atti legislativi della Regione, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono contenere normative specifiche della materia trattata con riferimento alle zone montane. 2. Il prin |
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Art. 52 - Norma finanziaria1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle azioni previste nella presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli relativi a |
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Art. 53 - Abrogazione di norme1. A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla entrata in vigore della presente legge sono abrogate: |
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Art. 54 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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