L. R. Abruzzo 22/05/2018, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 22/05/2018, n. 9

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/02/2024, n. 6
- L.R. 03/11/2022, n. 29
- L.R. 09/07/2020, n. 16
- L.R. 29/01/2019, n. 1
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Art. 1 - Finalità

N1

1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni Pro Loco e loro consorzi come Associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località in cui operano.

2. Per fav

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Art. 2 - Compiti e obiettivi delle Associazioni Pro Loco (3).

N1

1. Le Associazioni Pro Loco, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

2. In particolare, in Abru

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Art. 3 - Statuti

1. Le Pro Loco comunque costituite, sia con atto pubblico che con scrittura privata registrata, per potersi iscrivere all'albo di cui all'articolo 4, devono adottare uno statuto ispirato ai seguenti principi:

a) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;

b) la configurazione giuridica della Pro Loco come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente funzioni turistiche, sociali e culturali;

c) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di parteci

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Art. 4 - Elenco regionale

1. La Regione provvede a tenere e aggiornare l'Elenco regionale delle Associazioni turistiche Pro Loco. N6

2. Il predetto Albo sostituisce ad ogni effetto gli albi provinciali istituiti con legge regionale 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco).

3. L'iscrizione all'Elenco regionale è riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione. N7

3-bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte. Sono da considerarsi organismi rappresentativi delle Pro Loco le strutture associative operanti sul territorio regionale che abbiano almeno un numero di Pro Loco non inferiore a

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Art. 5 - Vigilanza

1. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Regione Abruzzo verifica che le Pro Loco iscritte all'Albo conservino i requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali nei tempi previsti dallo statuto ed inviino il rendiconto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) avvalendosi dell'UNPLI Abruzzo e dell'ENDAS Abruzzo e l'Ente Pro Loco Abruzzo Aps attraverso il supporto delle strutture sub-regionali di secondo livello. N13

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Art. 6 - Incentivi e contributi

1. Alle Pro Loco, secondo le norme vigenti, possono essere attribuiti contributi finalizzati a progetti specifici, ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale), delle altre leggi regionali e delle disposizioni regionali in materia culturale, turistica e sportiva.

2. Per agevolare l'attività delle Pro Loco, la Regione può concedere un contributo annuale r

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Art. 7 - Tavolo tecnico regionale di valutazione dei progetti presentati dalle Pro Loco

1. Particolari contributi regionali destinati all'incentivazione delle Pro Loco sono concessi esclusivamente alle Pro Loco in regola con l'iscrizione all'Elenco regionale che abbiano presentato progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k). N6

2. Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma

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Art. 8 - Tutela della denominazione Pro Loco

1. La denominazione Pro Loco è riservata alle associazioni iscritte all'Elenco regionale. N6

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Art. 9 - Consorzi e forme di cooperazione

1. Al fine di conseguire unitamente alcuni dei propri scopi, le Pro Loco possono dar vita a consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione, i qua

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Art. 10 - Attività di monitoraggio

1. La Giunta regionale rende annualmente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti in termini

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Art. 11 - Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti s

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Art. 12 - Norma transitoria

1. Le Pro Loco già iscritte agli Albi provinciali ai sensi della L.R. 30/2004, sono iscritte di diritto in un Elenco regionale provvisorio delle Pro Loco istituito presso il Servizio competente e pubblicato sul BURAT. N6

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Art. 13 - Abrogazione e sostituzione

1. La L.R. n. 30/2004 è abrogata.

2. Ogni riferimento alla

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Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

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