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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Molise 07/08/2003, n. 25
L.R. Molise 07/08/2003, n. 25
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/05/2019, n. 4
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 (Finalità ed oggetto della legge)1. La Regione con la presente legge, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, detta norme per l'elaborazione e l'attuazione del piano, per la messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, sostenendo, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla riduzione della quantità e della pericolo |
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Art. 2 (Principi)1. La Regione e gli Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi: a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti; b) favorire la raccolta differenziata, la selezione e la valorizzazione delle frazioni di rifiut |
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Art. 3 (Specificazioni terminologiche)1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s |
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TITOLO II - COMPETENZE |
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Art. 4 (Competenze della Regione)1. È di competenza della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Sono altresì di competenza della Regione: |
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Art. 7 (Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti)1. Per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 13 del Decreto sono competenti: a) il |
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TITOLO III - PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI |
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Art. 8 (Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti)1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, dovrà contenere: a) i tipi, le quantità e l'origine de |
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Art. 9 (Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, i Comuni, le Comunità Montane, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Il Piano può essere approvato anche per i seguenti str |
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Art. 10 (Contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)1. Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, deve contenere: a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'ori |
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Art. 11 (Procedure per l'approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)1. I Piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati entro quattro mesi dalla data di esecutività del Piano Regionale. 2. La Provincia adotta il Piano previo parere dei Consigli Comunali, acquisito anche in apposita conferenza. 3. Il Piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella segreteria della Provincia e dei Comuni per 30 giorni, durante i q |
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Art. 12 (Effetti del Piano regionale)1. Le prescrizioni contenute nel Piano Regionale hanno efficacia vincolante per tutti |
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Art. 13 (Effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti)1. I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, uniformano i propri atti ai conten |
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TITOLO IV - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE UNITARIA DEI RIFIUTI URBANI |
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Art. 14 (Delimitazione degli ATO)1. In attuazione dell'art. 23 del Decreto, sono istituiti tre ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione unitaria dei rifiuti urbani, così come di seguito riportato:
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Art. 16 (Costituzione del fondo incentivante tramite ecotassa)1. L'importo di cui all'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, comma 29, è così stabilito: a) per lo smaltimento dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si fa riferimento agli ammontari fissati nel Decreto Ministeriale 18 luglio 1996: |
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TITOLO V - APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO |
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Art. 17 (Presentazione della domanda)1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono tenuti a presentare apposita domanda alla Giunta Regionale, corredata dal rel |
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Art. 18 (Responsabile del procedimento e convocazione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)1. Il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 27 del Decreto è il Dirigente della competente Struttura Regionale che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda: a) provvede ad assegnare a se od altro dipendente addetto la responsabilità d |
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Art. 19 (Competenze della conferenza)1. Entro novanta giorni dalla sua convocazione la conferenza di cui al precedente articolo, che può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell |
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Art. 20 (Sospensione dei termini per l'acquisizione della pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale statale o regionale)1. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi d |
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Art. 21 (Competenze della Giunta Regionale)1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni e della proposta di deliberazione da parte della conferenza, la Giunta Regionale approva il pr |
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Art. 22 (Varianti sostanziali agli impianti già autorizzati)1. Il procedimento di approvazione di cui al presente Titolo V si applica anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo. |
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Art. 23 (Approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)1. La Giunta Regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione secondo la disciplina di cui al presente Titolo V; localizzandoli, di norma, nelle aree individuate come idonee dai Piani Provinciali. 2. I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà qualora siano rispettate le condizioni di cui all' |
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Art. 24 (Osservatorio del ciclo dei rifiuti)1. È istituito presso l'Assessorato Regionale all'Ambiente l'Osservatorio del Ciclo dei rifiuti (OCR), con i seguenti compiti: a) raccogliere i dati relativi al ciclo dei rifiuti ed effettuare tutte le elaborazioni tecnico-scientifiche; |
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TITOLO VI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO E PROCEDURE SEMPLIFICATE |
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Art. 25 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti)1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è autorizzato dal dirigente dell'Assessorato Regionale all'ambiente con determinazione dirigenziale secondo il procedimento di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti o di rinnovo o proroga delle stesse, deve contenere: |
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Art. 26 (Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero) |
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Art. 27 (Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti)1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'art. 31, comma 2 del Decreto, l'esercizio delle operazioni di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti disciplinato dal Titolo I, Capo V del Decreto, è subordinato a comunicazione di inizio di attivit |
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Art. 27-bis (Azioni per lo sviluppo del recupero dei rifiuti)1. La Regione, gli enti locali e i gestori dei servizi provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35 per cento del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti. 2. La Regione e gli enti l |
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TITOLO VII - PROCEDURE STRAORDINARIE, VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI |
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Art. 28 (Provvedimenti straordinari volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza)1. Il Presidente della Giunta Regionale, su parere conforme della Giunta Regionale, anche indipendentemente dalle previsioni degli atti di programmazione vigenti, può emanare provvedimenti volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza relative alla gestione dei rifiuti. In tali casi, può altresì individu |
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Art. 29 (Vigilanza e attività sostitutiva)1. La Regione vigila: a) che i Piani provinciali di cui all'art. 10 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'art. 11 ed in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti; b) che siano rispettate le linee di indirizzo e le tariffe di smaltimento |
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TITOLO VIII - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI SITI INQUINATI |
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Art. 30 (Anagrafe dei siti da bonificare)1.Con la presente legge è istituita l'Anagrafe di cui all'articolo 17, comma 12 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. L'Anagrafe è tenuta ed aggiornata (sistema informativo, monitoraggio, prevenzione e controlli) dall'A.R.P.A.M. che, sulla base delle notifiche di cu |
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Art. 31 (Linee guida per la predisposizione dei progetti di bonifica)1. La Giunta Regionale, approva, con propria deliberazione, le norme tecniche per la realizzazione delle operazioni di mess |
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Art. 32 (Adempimenti relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati)1. Chiunque cagiona, anche accidentalmente, il superamento dei limiti di accettabilità di cui al Decreto interministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, in Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999 è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l'inquinamento. A tal fine: a) entro e non oltre quarantotto ore dall'evento di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione notifica tale fatto alla Giunta Regionale, al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, nonché all'A.R.P.A.M. e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda A.S.L. competente per territorio; b) entro e non oltre le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a) |
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Art. 33 (Diffida ad adempiere ed esecuzione d'ufficio)1. Gli organi e gli uffici di controllo ambientale ed igienico-sanitario che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali i livelli di inquinamento risultano superiori ai limiti statali o regionali, ne danno comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, alla Regione ed al Servizio dell'A.R.P.A.M. indicando, ove individuabili, i soggetti cui competono gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e specificando gli ambiti territoriali interessati dalla contaminazione e le caratteristiche degli inquinanti presenti. |
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TITOLO IX - NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 34 (Norma finanziaria)1. La Regione dà attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti dando priorit&agrav |
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Art. 35 (Sanzioni)1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative. |
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Art. 36 (Disposizioni transitorie)1. Sino alla data di approvazione dei piani provinciali di cui all'art. 11, sono dichiarate improcedibili le domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti p |
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Art. 37 (Disposizioni finali)1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con proprie deliberazioni, approva: a) le modalità di composizione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2 del Decreto e le norme che disciplinano l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto |
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Art. 38 (Abrogazione di norme regionali)1. A decorrere dalla data di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti sono abr |
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