Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 14/07/1979, n. 19
L. R. Molise 14/07/1979, n. 19
L. R. Molise 14/07/1979, n. 19
L. R. Molise 14/07/1979, n. 19
- L.R. 23/05/1980, n. 20
- L.R. 04/01/1985, n. 1
- L.R. 27/01/1986, n. 4
- L.R. 26/04/1993, n. 12
- L.R. 12/04/1995, n. 14
- L.R. 29/09/1999, n. 34
- L.R. 26/01/2012, n. 2
- L.R. 21/12/2015, n. 19
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa] |
|
TITOLO I - NORME GENERALI |
|
Art. 1 - Ambito di applicazione della leggeLe norme della presente legge, in applicazione dei princìpi fondamentali di cu |
|
Art. 2 - Norme per la compilazione dei progettiI progetti delle opere di cui all'art. 1 sono compilati di norma dagli uffici tecnici degli Enti; qualora l'Ente non disponga di ufficio tecnico adeguato all'opera da realizzare o in caso di motivata necessità, esso potrà avvalersi dell'opera di liberi professionisti, con i quali dovrà |
|
Art. 3 - Approvazione dei progettiI progetti di tutte le opere e lavori, di cui all'articolo 1, sono approvati dal competente organo dell'Ente: a) senza alcun parere consultivo per progetti di importo fino a 500 milioni di lire e per i progetti di qualsiasi importo che siano fedeli stralci di progetti generali già approvati, redatti in forma esecutiva e tali riconosciuti in sede di formulazione del relativo parere, ovvero che derivino da progetti già approvati per aggiornamento di prezzi effettuato ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nonché per i progetti di qualsiasi importo che non usufruiscano di contributi regionali e statali; |
|
Art. 4 - Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenzaL'approvazione dei progetti effettuata ai sensi del precedente art. 3 equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la materia stessa. |
|
Art. 5 - Stati di consistenza ai fini dell'occupazione temporaneaLe funzioni amministrative regionali concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza e le operazioni di cui agli artt. 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate alle opere di cui alla presente legge ed alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono del |
|
Art. 6 - Attraversamenti e spostamentiPer le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli Enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di c |
|
Art. 7 - Aree destinate all'edilizia scolasticaL'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere infe |
|
Art. 8 - Appalto dei lavori |
|
Art. 9 - Lavori in economiaPossono essere eseguiti in economia: 1) i lavori indicati nell'art. 66 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, rientranti nella competenza della Regione o |
|
Art. 10 - Comitato tecnico amministrativoPresso l'Assessorato ai lavori pubblici è istituito il Comitato tecnico amministrativo. Esso è nominato con decreto dal Presidente della Giunta Regionale ed è composto dai seguenti membri: 1) Assessore ai lavori pubblici che lo presiede; 2) Coordinatore dell'Assessorato ai lavori pubblici; 3) Responsabile del Settore Edilizia Pubblica; 4) Responsabile del Settore Lavori Pubblici Regionali e degli Enti locali; 5) Responsabile del Settore Schemi Idrici intersettoriali ed acque pubbliche; 6) Responsabile del Settore Viabilità; 7) Responsabile del Settore Edilizia Residenziale; 8) Responsabile del Settore Urbanistica; 9) Responsabile del Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale; 10) Responsabile del Servizio Affari Legislativi, giuridici e legali; 11) Responsabile del Settore di collegamento di Isernia dei Lavori Pubblici; N6 |
|
Art. 11 - Esecuzione dei lavori in generePer tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'esecuzione dei lavori deve avvenire in conformità del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, con la precisazione che, qualora l'Ente non abbia nominato un Ingegnere Capo, le funzioni ad esso attribuite dalle norme sopra citate, ad eccezione della conferma del certificato di regolare esecuzione, possono essere esplicate dal Diret |
|
Art. 12 - Lavori in concessioneL'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge può essere dall'Ente obbligato affidata in concessione ad altro Ente pubblico, ad Ente privato, ad impresa, a consorzio di imprese nonché a cooperative edilizie e loro consorzi. L'affidamento in concessione avverrà sulla base di apposita convenzione, previa gara indetta con apposito bando, nella quale i partecipanti dovranno fornire la dimostrazione delle proprie capacità tecniche ed economiche. Qualora la concessione sia assentita a comuni o loro consorzi ed associazioni, Province, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Consorzio per i nuclei di sviluppo industriale non si farà luogo alla gara di cui al precedente comma e al concessionario potranno essere conferite tutte le attribuzioni dell'Ente concedente necessarie per la realizzazione dell'opera, ivi comprese quelle dell'approvazione dei pro |
|
TITOLO II - LAVORI DI COMPETENZA DELLA REGIONE E LAVORI BENEFICIANTI DEL CONTRIBUTO REGIONALE |
|
Art. 13 - Lavori di competenza regionale dati in concessione e lavori con contributi regionaliLa Giunta Regionale può dare in concessione i lavori di competenza propria della Regione a norma del precedente art. 12 e, se concessi ad Ente pubblico non avente finalità di lucro, il relativo provvedimento di concessione è emesso dal Presidente della Giunta, previa presentazione da parte dell'Ente concessionario del progetto esecutivo dell'opera debitamente approvata dai competenti organi dell'Ente stesso. Con il predetto provvedimento verrà messa a disposizione dell'Ente concessionario la somma prevista per la realizzazione dei lavori con le stesse procedure e modalità specificate al successivo art. 16. |
|
Art. 14 - Albo regionale dei collaudatoriÈ istituito presso la Giunta Regionale uno speciale albo dei collaudatori le cui modalità di formazione, di istituzione e tenuta sono stabilite con provvedimento della stessa Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficial |
|
Art. 15 - Spese generali1. Agli enti beneficiari dei contributi regionali o concessionari di opere di competenza della Regione è corrisposto un compenso forfetario per le spese generali nella misura del 3 per cento dell'importo del progetto, |
|
Art. 16 - Corresponsione dei contributi in conto capitaleI contributi regionali in conto capitale saranno messi a disposizione dell'Ente beneficiario all'atto della formale concessione del contributo mediante apertura di apposito conto presso la Tesoreria Regionale, i cui interessi andranno a beneficio della Regione. |
|
Art. 17 - Competenze in materia di lavori pubbliciI programmi dei lavori pubblici di competenza della Regione e quelli che comunque beneficiano di contributi regionali sono predisposti dalla Giunta Regional |
|
Art. 18 - Attribuzioni del Presidente della Giunta RegionaleI provvedimenti di competenza regionale, di cui al secondo comma dell'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688; agli artt. 2, 18, 21 e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; agli artt. 97, 98 e 99 del Testo Unico approvato con R.D. 25 luglio 190 |
|
TITOLO III - NORME PARTICOLARI PER LE OPERE DI BONIFICA |
|
Art. 19 - Finanziamento ed esecuzione dei lavoriNei comprensori di bonifica integrale sono a totale carico della Regione le spese per l'esecuzione, il completamento ed il ripristino delle opere di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazi |
|
Art. 20 - Programma dei lavoriEntro 60 giorni dall'approvazione del bilancio regionale l'Assessorato Regionale all' |
|
Art. 21 - Manutenzione opere di scoloAl fine di assicurare la piena e continua efficienza dei canali di scolo e delle altre opere pubbliche di sistemazione idraulica agraria realizzata nei co |
|
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI |
|
Art. 22 - Spese tecnichePer i lavori di competenza degli Enti di cui all'articolo 1, i cui progetti, alla dat |
|
Art. 23 - Contributo in conto capitalePer i lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 per i quali è stato co |
|
Art. 24 - Lavori beneficianti di contributo stataleLa definizione dei procedimenti amministrativi, trasferiti alla Regione ai sensi dell |
|
Art. 25 - Norme finaliSono abrogate le seguenti norme regionali: - l'art. 7 della legge re |
|
Art. 26 - Entrata in vigore della leggeLa presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 12 |
|
Tabella A |
Dalla redazione
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Finanza pubblica
- Provvidenze
- Mezzogiorno e aree depresse
- Edilizia scolastica
- Rifiuti
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Protezione civile
Il D.L. 91/2017 comma per comma
- Emanuela Greco
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Edilizia scolastica
- Edilizia e immobili
- Scuole
- Prevenzione Incendi
Antincendio scuole e asili nido: classificazione, normativa, adeguamento
- Alfonso Mancini
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Fisco e Previdenza
- Finanza pubblica
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Imprese
- Trasporti
- Calamità
- Edilizia e immobili
- Protezione civile
- Previdenza professionale
- Provvidenze
- Imposte sul reddito
- Calamità/Terremoti
Le misure introdotte dal D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)
- Redazione Legislazione Tecnica
- Titoli abilitativi
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Infrastrutture e reti di energia
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Infrastrutture e reti di energia
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Infrastrutturazione digitale e banda larga negli edifici
- Dino de Paolis
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/12/2024
- Cambio della guardia tra bonus da Italia Oggi
- Per la sicurezza sul lavoro raddoppiano gli ispettori da Italia Oggi
- Impossibile affidare gratis la gestione di impianti sportivi da Italia Oggi
- Rush finale sulla progettazione da Italia Oggi
- Appalti integrati, tempi congrui da Italia Oggi
- Sempre possibile revocare il project financing da Italia Oggi