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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 01/07/2008, n. 18
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- L.R. 28/04/2017, n. 15
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione, ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 36, comma 5, dello Statuto, persegue l'obiettivo del riequilibrio territoriale, riconoscendo come finalità di preminente interesse regionale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane e interne. Al fine di favorire la riqualificazione di tali aree e il miglioramento delle condizioni di vita delle re |
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Capo I - Comunità montane |
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Art. 2 - (Comunità montane)1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti fra Comuni per la valorizza |
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Art. 3 - (Individuazione degli ambiti territoriali)1. L'Assemblea legislativa regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 R (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), individua, in |
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Sezione I - Funzioni delle Comunità montane |
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Art. 6 - (Funzioni)1. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative concernenti: a) la gestione del demanio forestale regionale ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale); b) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale); c) gli usi civici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 24/1998; d) gli interventi per la montagna, anche con riferimento alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e un adeguato sviluppo economico, tra i quali: |
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Art. 7 - (Piccole opere di manutenzione ambientale)1. Le Comunità montane possono concedere contributi per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali quali: a) la sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale, la ricostruzione e il rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi; |
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Art. 8 - (Insediamento nelle zone montane)1. Le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto, di ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che: |
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Art. 9 - (Trasporti)1. I Comuni con meno di 5.000 abitanti ricompresi nell'ambito territoriale della Comu |
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Sezione II - Organi delle Comunità montane |
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Art. 19 - (Fondo per la montagna)1. È istituito nel bilancio regionale il fondo per la montagna nel quale confluiscono: a) le risorse statali relative al fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 97/1994; |
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CAPO II - Esercizio associato di funzioni e servizi |
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Art. 20 - (Esercizio associato)1. La Regione promuove le Unioni di Comuni, le fusioni di Comuni e l'esercizio associ |
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Art. 21 (Fondo per le fusioni di Comuni) |
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Art. 22 - (Programma di riordino territoriale)1. La Giunta regionale, su proposta delle Conferenze provinciali d |
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CAPO III - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 23 - (Norme finali e transitorie)1. Le Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) sono soppresse non oltre il 1° gennaio 2010. Fino alla loro soppressione continuano ad essere regolate dalle disposizioni delle leggi regionali abrogate dall’articolo 25, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. N3 N7 1 bis. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla l.r. 12/1995 è soppressa non oltre il 30 giugno 2010 e le relative funzioni sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale tra il personale con qualifica dirigenziale della Regione. Entro il 15 febbraio 2010 il commissario presenta alla Giunta regionale un piano finalizzato al definitivo scioglimento dell’Ente, contenente, tra l’altro, la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti. N8 2. In relazione ai rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e di lavoro in essere nelle Comunità montane soppresse dalla presente legge, succedono, in relazione alla nuova collocazione dei Comuni appartenenti alle stesse: a) le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge nel caso che gli ambiti territoriali di queste siano ricompresi in tutto o in parte negli ambiti delle Comunità montane soppresse; b) le Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane; |
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Art. 24 - Omissis |
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Art. 25 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane); b) |
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Art. 26 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno success |
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Allegato A - Individuazione degli ambiti territoriali (art. 23, comma 1)
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