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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Marche 01/12/1997, n. 71
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- L.R. 17/12/1999, n. 33
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 1 - (Finalità, oggetto della legge)1. La presente legge disciplina l'attività di coltivazione delle cave allo scopo di conseguire un corretto uso delle risorse, nel qu |
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Art. 2 - (Attività di cava, ambiti di applicazione della legge)1. La coltivazione dei giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e industrialmente utilizzabili costituisce attività di cava. |
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Art. 3 - (Classificazione dei materiali)1. I materiali di cava ai quali si riferisce la presente legge sono classificati in due gruppi formati in base alla differente tipologia di utilizzazione: a) materiali di prevalente uso industriale: 1) sabbia e ghiaia; |
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Art. 4 - (Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni)1. La Regione: a) redige e approva, con le procedure previste dall'articolo 7, il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge; b) esercita, in via sostitutiva, il controllo e la vigilanza di cui agli articoli 18 e 19; |
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CAPO II - Pianificazione e strumenti |
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Art. 5 - (Strumenti)1. L'estrazione dei materiali di cava di cui all'articolo 3 è disciplinata dai seguenti strumenti: |
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Art. 6 - (PRAE: finalità e contenuti)1. Il PRAE è il documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del settore, ed è approvato dal Consiglio regionale. Ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici e ambientali. 2. Il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene: a) il censimento delle cave in attività e di quelle dismesse; b) una relazione tecnico illustrativa generale; c) una relazione contenente l'individuazione dei livelli produttivi e stima dei trends evolutivi "esclusi le argille e gli aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi"N2; N1 d) una direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave; N1 e) una direttiva per le cave di prestito; f) una direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta; |
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Art. 6 bis - (Cave in sotterraneo)1. Alle varianti dei progetti già autorizzati che comportano, in sotterraneo, la prosecuzione o l'ampliamento di cave attive alla data del 31 maggio 2007, per l'estrazione di calcare massiccio e maioliche e per la realizzazione delle necessarie infrastrutture esterne, non si applicano: a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe; b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sed |
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Art. 7 - (PRAE: procedure)1. La Giunta regionale "sentito" N5 il Comitato economico sociale adotta la proposta di piano, entro il "31 dicembre 2006".N8 2. Lo schema di piano è pubblicato in un apposito supplemento speciale nel B.U.R.; esso viene inviato alle Province, alle Comunità montane, ai singoli Comuni, alle associazioni di categoria, alle associazioni di protezione ambientale |
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Art. 8 - (PPAE: finalità e contenuti)1. Il programma provinciale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio provinciale, in coerenza al Piano territoriale di coordinamento (PTC) se adottato, entro sei mesi dalla data di adozione del PRAE. 2. Ha come obiettivo di soddisfare le esigenze del settore in un contesto di tutela del territorio e dell'ambiente. Il programma provinciale per l |
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Art. 9 - (Progetto di coltivazione)1. Chiunque intenda procedere, nelle aree definite dal PPAE, a lavori di coltivazione di materiale di cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale. 2. Il progetto di coltivazione deve essere redatto, secondo i principi della tecnica estrattiva, e sottoscritto da tecnici professionisti, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, e consta di una analisi dello stato di fatto e di una rappresentazione di progetto con i seguenti elaborati: a) corografie delle zone interessate dell'opera in scala 1:10.000 e 1:25.000 con gli estremi d'identificazione delle tavole IGM interessate ed eventualmente quelle circostanti; b) relazione sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, topografiche, morfologiche, faunistiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo oggetto dell'intervento e di un significativo intorno sulle interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime. La relazione dovrà inoltre esse |
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Art. 10 - (Direzione lavori)1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione ai sensi del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, articoli 20 e 100, deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie. Il titolare dell'autorizzazione o concessione presenta al Sindaco la denuncia di inizio lavori. 2. Il direttore responsabile: |
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Art. 11 - (Ricomposizione ambientale)1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale s'intende l'insieme delle azioni da esplicitarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale che salvaguardi l'ambiente naturale e tuteli le possibilità di riuso del suolo perseguendo, previa verifica, la rinaturalizzazione dei siti e l'uso pubblico. 2. La ricomposizione ambientale prevede: a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta ad evitare frane o ruscellamenti, la riduzione dell'erosione del suolo e la protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento; b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e natural |
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Art. 12 - (Autorizzazioni e concessioni)1. La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del parere di conformità e compatibilità al PRAE ed al PPAE espresso da apposita Conferenza dei servizi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13. 2. Detta autorizzazione non è cedibile a terzi senza il nullaosta del Comune. 3. Le domande per ottenere l'autorizzazione sono presentate al Comune competente per territorio e contengono: a) le generalità e il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica, l'indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di società o di imprese cooperative, il numero del codice fiscale e la partita IVA; |
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Art. 13 - (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione)1. L'autorizzazione per le cave e torbiere non assoggettate alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) è rilasciata dal Comune interessato entro i centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda da parte dell'imprenditore. N3 2. Il Comune, entro otto giorni dal deposito delle domande, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni della copia della |
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Art. 13 bis - (Varianti ai progetti)1. Si |
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Art. 14 - (Concessione edilizia per le opere relative alla lavorazione)1. I fabbricati, gli impianti e le infrastrutture per la lavorazione dei materiali di |
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Art. 15 - (Concessione e procedimento)1. La coltivazione di cave appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, in applicazione dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927, è soggetta a concessione. |
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Art. 16 - (Permessi di ricerca)1. I permessi di ricerca tesi ad accertare la qualità, la consistenza e l'economicità di giacimenti sono rilasciati dal Comune interessato, sentita la Provincia. 2. La domanda deve essere corredata da un documento comprovante l'autorizzazione all'accesso in fondi di altrui proprietà, da un programma di ricerca costituito da cartografia in scala 1:2.000 fino a 1:10.000 e da u |
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Art. 17 - (Convenzione tra imprenditori e Comuni) N91. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, entro il “31 gennaio del biennio successivo all’anno di riferimento” N24, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area e delle strade d'accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno N25, secondo la seguente tabella:
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Art. 18 - (Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione)1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione comunica al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione. Il Comune accerta la rispondenza con quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale “, tramite la commissione di cui al comma 2.”N13 |
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CAPO III - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 19 - (Vigilanza, sorveglianza, sospensione, revoca e decadenza)1. Per funzioni di vigilanza s'intendono la verifica dei dispositivi previsti dai provvedimenti di autorizzazione, concessione, permesso di ricerca e, inoltre, dall'applicazione delle norme interne di sicurezza e di salute degli ambienti di lavoro di cui ai d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128, 24 maggio 1979, n. 886 e successive modifiche, legge 30 luglio 1990, n. 221 e i d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 19 marzo 1996, n. 242 e 25 novembre 1996, n. 624. 2. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità delle autorizzazioni spettano alla Provincia che si avvale di proprio personale qualificato nonché del Corpo forestale dello Stato, dell'ARPAM e del dipartimento di prevenzione delle AUSL ciascuno secondo la propria competenza. L'Amministrazione regionale esercita tale attività in via sostitutiva. 3. Il Distretto minerario, il Corpo forestale dello Stato e il Presidente della Provincia provvedono ad informare il Sindaco e gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni accertate. |
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Art. 20 - (Sanzioni)1. Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il "quintuplo"N6 del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; in caso di inadempimento il Comune provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il trasgressore è tenuto al pagame |
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CAPO IV - Strumenti |
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Art. 23 - (Catasto delle cave)1. È istituito il catasto delle attività di produzione estrattiva, presso la struttura cave dell'area territorio-ambiente di cui all'articolo 22. Esso è definito sulla base dell'indagine eseguita in sede di formulazione del PRAE e delle notizie inviate dai Sindaci, dai Presidenti della Provincia, dal Corpo forestale dello Stato, alla Regione Marche sulle autorizzazioni rilasciate, sui provvedimenti di proroga, decadenza e revoca e quant'altro in possesso degli uffici regionali e degli enti o uffici. |
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Art. 24 - (Sistema di recupero dei materiali edili)1. Al fine di favorire la tutela ambientale ed il massimo riuso possibile delle risorse esistenti, la Regione agevola ed indirizza la realizzazione del sistema di recupero dei materiali edili da demolizione. 2. Le autonomie locali ed i privati concorrono, ciascuno per le proprie competenze e con le proprie risorse, a |
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CAPO V - Norme finali |
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Art. 25 - (Norma transitoria)1. Fino all'entrata in vigore del PRAE e del PPAE e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'attività autorizzativa e concessionaria delle cave è regolamentata dalle disposizioni del presente articolo. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R., gli imprenditori possono avanzare alla Giunta regionale richiesta di autorizzazione per tutti i materiali di cava previsti dall'articolo 3, comma 1. 3. Nelle domande, redatte in carta semplice, gli interessati dichiarano: a) i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3 limitatamente alle lettere a), b), c), d), g) ed l); b) che il territorio dove si richiede la coltivazione non sia compreso nelle esclusioni di cui all'articolo 6, comma 3, ad eccezione dei progetti di ricomposizione ambientale delle cave in attività nelle aree bio-italy; c) che sono titolari di un'aut |
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Art. 26 - (Ulteriori disposizioni transitorie)1. In sede di prima applicazione della presente legge, il meccanismo di calcolo proposto per la compensazione ambientale di cui all'articolo 6, comma 4, della presente legge, è definito dalle prescrizioni dell'allegato A. |
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Allegato A - Compensazione ambientale: meccanismo di calcolo propostoCon la presente legge si intende istituire uno strumento tecnico amministrativo di corredo vincolante alla concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava in zone boscate, ciò al fine di una compensazione in termini ecologici e non meramente estetici o planimetrici. Il metodo di applicazione è il seguente: a) analisi dendrologico-forestale del popolamento da sacrificare; b) individuazione della provvigione dendrometrica ad ettaro a maturità convenzionale di 100 anni se alto fusto, o di 25 anni se ceduo; c) calcolo della superficie da compensare, rapportando la provvigione ad ettaro all'area da sacrificare e dividendo per 10. Esempio n. 1 Bosco ceduo di carpino nero e roverella a fertilità medio/scarsa, di anni 12 all'attualità; incremento medio annuo mc. 2: provvigione a 25 anni = mc. 590 a) cava di un ettaro superficie compensata mc. 50 : 10 = ha 5 b) cava di 0,5 ettari superficie compensata mc. 50 : 2 = ha 2,5 Esempio n. 2 Pineta di pino nero a fertilità medio/buona; anni 30 all'attualità; incremento medio annuo mc.: 3,5 provvigione a 100 anni = circa 300 mc. cava di un ettaro; superficie compensata mc. 300.10 = ha 30 La compensazione in termini di CO2 si fonda sul rendimento fotosintetico di un giovane impianto a circa 1280p/ha per cui si può ipotizzare un incremento minimo iniziale di 1mc/medio/annuo. Nell'esempio: |
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Allegato B - Omissis |
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