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Sent. C. Cass. 24/02/1988, n. 1963

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1. Appalti oo.pp. - Riserve (su compenso revisionale) - Istanza dell'appaltatore per la loro definizione in via amministrativa - Silenzio della P.A. - Domanda di arbitrato - Termine di decadenza ex art. 46 Cap. gen. oo.pp. - Non sussiste. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Ritardato pagamento del relativo compenso per la colpa grave della P.A. - Applicabilità del Cod. civ. e non degli artt. 35 e 36 Cap. gen. oo.pp..
1. In tema d'appalto di opera pubblica, il silenzio dell'Amministrazione, sull'istanza dell'appaltatore di definizione della controversia in sede amministrativa (nella specie, con riguardo alla determinazione del compenso revisionale), non segna il decorso del termine di sessanta giorni per la domanda di arbitrato previsto, a pena di decadenza, dall'art. 46 del Capitolato generale, atteso che tale norma si riferisce al provvedimento amministrativo che risolva la controversia, cui non è equiparabile, in difetto di espressa disposizione, il mero silenzio protrattosi oltre la scadenza assegnata per provvedere, il quale si esaurisce in un inadempimento del relativo dovere. 2. In tema d'appalto di opera pubblica, e con riguardo al ritardo dell'Amministrazione committente nel corrispondere il compenso dovuto per revisione dei prezzi, la speciale disciplina, dettata dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale, non trova applicazione ove si tratti di ritardo ascrivibile a colpa grave, per il quale il danno va determinato secondo le regole ordinarie (incluso il disposto dell'art. 1224, 2°c., C.c..

Sull'applicabilità del Codice civile e non degli artt. 35 e 36 Cap. gen. oo.pp. in caso di ritardato pagamento degli acconti per colpa dell'Amministrazione, ved. Cass. 6 aprile 1982 n. 2102[R=W6A822102] . Le disposizioni contenute nell'art. 35 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che riconoscono all'appaltatore il diritto agli interessi in varie misure e decorrenze nelle ipotesi di ritardati pagamenti degli acconti nel corso di esecuzione dei lavori, non sono applicabili nel caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti da parte dell'amministrazione appaltante, per i quali, ove sia accertato che sono ad essa addebitabili, è dovuto il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie, compresi quelli dipendenti da svalutazione monetaria. Ved. anche Cass. 4 gennaio 1978 n. 21[R=W4GE7821], 19 novembre 1973 n. 3089. [R=W19N733089]
C.c. art. 1224, 2° c.; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35, 36, 46[R=DPR106362,A=35]

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