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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 24/04/2008, n. 10728
Sent. C. Cass. civ. 24/04/2008, n. 10728
Sent. C. Cass. civ. 24/04/2008, n. 10728
Direttore dei lavori - Obbligazione di mezzi e non di risultati - Violazione - Sua conseguente responsabilità.In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie riso |
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SENTENZACon ricorso del 03.06.1994 l'Ing. Francesco Antonio Simeone chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di S. MARIA C.V. ingiunzione di pagamento in danno della GARDEN EDIL S.p.a. per la somma di L. 38.887.123, oltre I.V.A., interessi e spese. Il ricorrente assumeva di aver eseguito, per conto della Garden Edil S.p.A., la direzione lavori ed assistenza al collaudo della costruzione di un fabbricato per civili abitazioni, in S. Clemente di Caserta, alla Via Dietro Corte, foglio 45, p.lla 48; che l'opera era stata regolarmente eseguita ed accettata dalla committente. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la GARDEN EDIL S.p.A., sostenendo che il ricorren |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 131 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché la sentenza impugnata sarebbe nulla non riportando le conclusioni delle parti, che l'art. 132 c.p.c., individua tra i requisiti essenziali; e perché manca nella sentenza impugnata la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa. Il motivo è infondato. È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sent. n 12475/1999, Sez. Unite n 20.469, n 12991/2006) che la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sè motivo di nullità della sentenza, occorrendo a tal fine che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice nel senso cioè di avere determinato o la mancata pronuncia sulle domande o eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. Nel caso in esame dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti,anche se non trascritte, sono state effettivamente esaminate, per cui il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza. In ordine, poi, alla mancanza di esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, è pacifico per giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n 13292/2000, n 3282/1999, n 6924/2003) che l'esposizione dei fatti di causa non deve necessariamente tradursi nella narrazione completa ed analitica dello svolgimento del processo ed in un particolareggiato resoconto delle deduzioni delle parti, essendo sufficiente, - come è avvenuto nel caso in esame, - che essa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della controversia, con la indicazione, che risulta tanto dall'esposizione del fatto che dalla parte motiva, degli elementi rilevanti per la decisione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 163 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la corte di merito ritenuto specifici e non generici i motivi di appello, che avrebbero consentito di identificare le argomentazioni della società appellante. Il motivo è infondato, perché il requisito, di cui all'art. 342 c.p.., dell'esposizione specifica dei motivi di appello, esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giud |
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P.Q.M.La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo; |
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