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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 12/07/2011, n. 15291
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - Danni ad una porzione di proprietà esclusiva - Imputabilità a difetti costruttivi dello stabile - Responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ. - Configurabilità.
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, i
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOEnrico e Roberto Geppi convenivano in giudizio il condominio di via Ovidio 4/7 in Trieste per sentir dichiarare illegittima la deliberazione adottata dall'assemblea condominiale il 18/3/1994 ed accertare la competenza del condominio in relazione all'effettuazione dei lavori di straordinaria manutenzione necessari per eliminare i danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, con conseguente condanna del condominio ad effettuare detti lavori a sue spese. Il condominio, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che la responsabilità doveva essere imputata al costruttore dell'edificio e al direttore dei lavori in quanto non esisteva nell'edificio quella intercapedine che era stata progettata al fine di evitare le infiltrazioni, circostanza ben nota agli attori figli del geometra che, quale rappresentante della s |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso Enrico e Roberto Geppi denunciano violazione degli artt. 2051 e 1669 c.c. deducendo che le deficienze strutturali lamentate da essi ricorrenti risultano causati dalla variante, eseguita durante la costruzione dell'edificio, con la quale è stata esclusa l'intercapedine che avrebbe dovuto contribuire ad isolare i muri condominiali dalle infiltrazioni provocate dal contatto con il terreno in cui era stato eseguito lo sbancamento per costruire l'immobile. L'intercapedine sarebbe servita a far circolare l'aria, a difendere dall'umidità, ad evitare infiltrazioni a vantaggio delle parti necessarie per l'intero edificio. La detta esclusione sarebbe stata ragione sufficiente per agire da parte del condominio nei confronti dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. per i vizi riguardanti le parti comuni dell'edificio. Il titolare di una porzione di proprietà esclusiva può invece agire nei confronti del condominio ex art. 2051 c.c. per i danni subiti a causa dei vizi delle parti comuni imputabili al venditore-costruttore. Il condominio, infatti, è obbligato ad adottare tutte le misure al fine di evitare che le cose comuni rechino pregiudizi ad alcuno e risponde dei danni in base all'art. 2051 c.c. pur se tali danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore ex art. 1669 c.c.. La corte di appello ha confuso la responsabilità di cui all'articolo 2051 con quella prevista dall'art. 2053 c.c. e che si riferisce alla proprietà e non alla custodia. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha errato nell'applicare il principio di diritto che si riferisce alla umidità proveniente dalle fondamenta. Nella specie, invece, deve essere applicato il diverso principio stabilito in relazione a parti che, come i solai o i lastrici solari, seppur di pertinenza |
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P.Q.M.la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio d |
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