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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 23/05/2011, n. 3099
Sent. C. Stato 23/05/2011, n. 3099
Energia e risparmio energetico - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazioni e procedure - Autorizzazione unica - Effetti - Procedura - Conferenza di servizi - Eventuale dissenso delle Amministrazioni - Motivazione - Necessità.Il D. Leg.vo 387/2003 è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, seg |
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SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTO1. Con ricorso giurisdizionale notificato a mezzo del servizio postale il 13 novembre 2008 il Comune di Guarcino chiedeva alla sezione staccata di Latina del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento: a) della determinazione dirigenziale del Settore Ambiente ed Energia - Servizio Ambiente ed Energia della Provincia di Frosinone n. 448 del 10 ottobre 2008, con cui era stata rilasciata alla ditta Bio Energia Guarcino s.r.l. l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e vapore alimentato ad olio vegetale di palma con potenza di 20,5 MWe e 7,7 MWt, ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 e dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2008, nonché l’autorizzazione in via definitiva alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto in cavo interrato AT 150 KV, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1993 della L.R. 42/90 e L.R. 14/99; b) del verbale in data 8 settembre 2008 della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Frosinone; c) del provvedimento prot. 140723 del 4 agosto 2008 della Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area2S/04 - Valutazione impatto ambientale e danno ambientale, recante giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili mediante l’impiego di oli vegetali presentato dalla Bio Energia Guarcino s.r.l.; nonché di tutti gli atti consequenziali e connessi. L’impugnativa era affidata a quattro articolati motivi di censura, rubricati rispettivamente “1. Violazione del comma 4 dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Violazione dell’art. 13 quater della L. n. 241/1990. Carenza assoluta di potere, sviamento, nullità del procedimento”; “2. Con riferimento all’autorizzazione all’impianto: violazione dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 387/2003 e dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Svi |
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DIRITTO7. L’appello è infondato alla stregua delle osservazioni che seguono. 7.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “1.Eccesso di potere giurisdizionale per omesso esame di un punto decisivo della controversia. Motivazione illogica e insufficiente. Violazione per errata interpretazione dell’art. 14 quater della legge n. 241/1990”, il Comune di Guarcino ha lamentato innanzitutto che i primi giudici, dopo aver ricostruito la disciplina applicabile al caso di specie, avevano erroneamente e contraddittoriamente qualificato come inammissibile il suo dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi, dal momento che non solo su di esso l’amministrazione regionale si era espressamente pronunciata, pur ritenendolo non meritevole di favorevole considerazione, per quanto esso era stato puntualmente motivato con riguardo alla carente istruttoria in ordine alla valutazione del progetto in esame ed alla mancata previsione di un monitoraggio ante operam sullo stesso; inoltre, sempre secondo l’ente appellante, i primi giudici avevano completamente omesso di scrutinare il primo e terzo motivo aggiunti con i quali era stato denunciato che l’amministrazione regionale aveva omesso di assumere una propria autonoma decisione sul dissenso in questione e più in generale sull’intero procedimento, limitandosi ad una mera verifica di legittimità di quanto già svolto dall’amministrazione provinciale, così violando anche le ordinanze cautelari dei giudici amministrative intervenute sul ricorso principale. Le tesi dell’appellante non possono essere condivise. 7.1.1. Occorre premettere al riguardo che, come puntualizzato da un condivisibile indirizzo giurisprudenziale di questo Consesso (sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica. In particolare l’articolo 12 (cui è stato riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, co. 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, Corte Costituzionale 6 novembre 2009, n. 282; 23 ottobre 2008, n. 342; 9 novembre 2006, n. 364) ha espressamente previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessarie, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico- artistico, tramite il meccanismo della conferenza di servizi: l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla conferenza di servizi. Peraltro, com’è stato opportunamente chiarito nella citata decisione, “Stante il rinvio operato dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell’art. 14-quater, citata l. n. 241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all’interno della conferenza di servizi. Ove poi il dissenso sia espresso, tra l’altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedur |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Co |
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