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Sent. C. Stato 21/10/2013, n. 5084

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1. In Conferenza di servizi la Soprintendenza valuta solo il paesaggio. 2. Il parere della Soprintendenza non va comunicato ai controinteressati.
1. La Conferenza di servizi, convocata ex art. 12 del D. Leg.vo n. 387 del 2003, mira ad assicurare che tutte le Amministrazioni interessate al provvedimento si esprimano in un unico contesto evitando inutili lungaggini burocratice e rimpalleggiamenti. Nell’ambito della Conferenza di servizi, la Soprintendenza si limita a valutare la tutela del bene giuridico affidato alla sua gestione (tutela del paesaggio) per cui il suo esame prescinde dalla tutela della salute, dell’ambiente e delle esigenze imprenditoriali connesse all’esigenza di garantire la libera iniziativa economica. Tali interessi, nella misura in cui fossero degli di tutela, possono essere tutelati in sedi diverse tramite diverse autorità partecipanti alla Conferenza. In sostanza la Conferenza di servizi è solo ed esclusivamente la sede istituzionalmente preordinata ad assicurare il confronto degli interessi potenzialmente confliggenti, assegnando all’autorità competente il compito di adottare la determinazione finale. 2. Il parere della Soprintendenza, inserito nell’ambito della Conferenza di servizi, ha valenza endoprocedimentale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere preceduto da alcun atto finalizzato ad assicurare una interlocuzione con la parte privata. Il contraddittorio deve, infatti, essere garantito prima dell’adozione dell’autonomo provvedimento finale successivo alla conclusione dei lavori della Conferenza (cfr. C. Stato VI, 18 aprile 2011, n. 2378). Il modulo della Conferenza di servizi è finalizzato ad assicurare la concentrazione dell’espressione delle diverse competenze in un unico contesto. In tale prospettiva, la Soprintendenza è intervenuta nel procedimento esercitando la sua, volta alla tutela degli interessi paesaggistici che la legge le attribuisce.

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