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Sent. C. Stato 11/05/1998, n. 552

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Conserva la volumetria originaria.
1. Per ristrutturazione edilizia si intendono solo quelle attività che comunque non modificano la superficie dell'immobile sul quale si interviene e che non determinino un aumento della volumetria complessiva dell'immobile stesso eccezion fatta per quanto imposto dalla collocazione di impianti tecnici ed eccessivi. (Nella specie, pur essendo rimasta inalterata la superficie, era stato apportato un aumento al volume dell'immobile, con la conseguente illegittima utilizzazione del sottotetto, ottenuto mediante l'innalzamento - da 1,5 a 3 m - delle falde del tetto).

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