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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nota Ag. Territorio 22/06/2012, n. 31892
Nota Ag. Territorio 22/06/2012, n. 31892
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[Premessa]Sono per |
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1. Criteri generali per l’attribuzione della categoria e della renditaIn linea generale, coerentemente con quanto già precisato nella risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008, si ribadisce che gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria «D/1 -opifici» e che nella determinazione della relativa rendita catastale, qualora valutata in base al costo di ricostruzione, riferito all'epoca censuaria 1988-89, a cui applicare il saggio di fruttuosità fissato al 2%, devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di «opificio». A tal proposito, si osserva che, ai fini catastali, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che le medesime componenti possano essere posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento. |
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2. Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamentoCon riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3 del 2008, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta |
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3. La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaiciCome noto, nell'ottica dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, il legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, disposizioni di carattere fiscale volte a promuovere l'esercizio di tali attività da parte degli imprenditori agricoli. In particolare, l'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, R così come modificato e integrato da disposizioni successive, stabilisce che «... la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, ...». Con riferimento agli impianti fotovoltaici, al fine di rispettare la «ratio» della norma appena citata, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 32 del 6 luglio 2009, ha individuato specifici criteri di connessione con l'attività agricola svolta sul fondo. È stato chiarito, infatti, che la produzion |
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Allegato tecnico - Immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici: esempi di rappresentazione in mappa e casi particolari di intestazione[Omissis] |
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