L. 14/05/2005, n. 80 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 14/05/2005, n. 80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
In vigore dal 15.5.2005. Con le modifiche introdotte dalle LL. del 17/08/2005 n.168, del 28/11/2005 n. 246, del 23/12/2005 n.266, del 11/03/2006 n.81, del 27/12/2006 n.296, del 23/07/2009 n.99, del 13/08/2010 n.129, del 24/02/2012 n.14. A decorrere dalla data di entrata in vigore (1° luglio 2006) del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è abrogato l’art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies.
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[Premessa]


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Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sottoposto al parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al Parlamento, perché sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.

3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente,

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Omissis

Si veda il testo coordinato del decreto-legge.

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