Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, del D.M. 25/03/1998, n. 142, così recitava:

"Art. 15. - Sistema formativo e impresa

Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esso di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.

Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.

Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'art. 3, primo comma, lettera m)."

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