Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 26/05/1965, n. 595
L. 26/05/1965, n. 595
- L. 23/06/1970, n. 495
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1.Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in: A - Cementi normali e ad alta resistenza: a) portland; b) pozzolanico; |
|
Art. 2.I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni: A Cementi: a) Cemento portland. Per cemento portland si intende il prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione; b) Cemento pozzolanico. Per cemento pozzolanico si i |
|
Art. 3.I cementi, gli agglomerati cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o: a) in sacchi sigillati; b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione; c) alla rinfus |
|
Art. 4.Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 chilogrammi d |
|
Art. 5.L'acquirente può contestare la merce al fornitore quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali di cui all'alt. 6 s campione prelevato in contraddittori |
|
Art. 6.Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai laboratori sperimentali annessi alle Cattedre di scienza delle costruzioni o chimica applicata, secondo la natura delle indagini richieste: - della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano; - della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino; |
|
Art. 7.Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai leganti idraulici d'importazione. |
|
Art. 8.Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori |
|
Art. 9.Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubbli |
|
Art. 10.Il Ministro per l'industria e per il commercio è incaricato di vigilare sull'osservanza delle |
Dalla redazione
- Norme tecniche
- Materiali e prodotti da costruzione
- Norme armonizzate
Norme armonizzate e Valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione
- Angela Perazzolo
- Costruzioni in zone sismiche
- Norme tecniche
La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi
- Alfonso Mancini
- Opere idrauliche, acquedottistiche, marittime e lacuali
- Dighe
- Costruzioni
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Norme tecniche
Norme tecniche e amministrative per le dighe e gli sbarramenti di ritenuta
- Alfonso Mancini
- Norme tecniche
- Norme armonizzate
Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 1/7 - Sistema edilizio e tecnologico
- Gaetano Miti
- Norme armonizzate
- Norme tecniche
Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 2/7 - Applicazioni di Fisica tecnica
- Gaetano Miti
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
27/12/2024
- Omesse ritenute, non esime la difficoltà economica da Italia Oggi
- Rivalutazione terreni più cara da Italia Oggi
- Ok a cessione del superbonus 2022 anche se non indicata da Italia Oggi
- Rinnovabili col supporto Pnrr da Italia Oggi
- Via libera al conguaglio contributivo da Italia Oggi
- Per le professioni una sfilza di stop and go da Italia Oggi