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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 11/01/2018, n. 3
L. 11/01/2018, n. 3
L. 11/01/2018, n. 3
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
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Capo I - Omissis
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Capo II - PROFESSIONI SANITARIE |
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Art. 4 - Art. 7 Omissis
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Art. 8. - Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, per l’esercizio della professione di chimico, sono abrogati. 2. Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. 3. All’articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i chimici,» sono soppresse. |
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Art. 9. - Omissis
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Art. 10. - Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici1. È istituito presso l’Ordine degli ingegneri l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. |
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Art. 11. - Omissis
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Art. 12. - Esercizio abusivo di una professione1. L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). — Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reat |
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Art. 13. - Omissis
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Art. 15. - Art. 16 Omissis
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Capo III - Omissis
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Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 18. - Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione |
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