1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 R, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:
a. per l’impiego sul territorio colpito, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, rispettivamente a 100 ore per il periodo dal 24 al 31 agosto ed a 300 ore per il mese di settembre di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
b. per l’impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 4 -bis , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può essere riconosciuta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gi&agra