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Circ.Min. Finanze 18/01/1993, n. 3

Imposta INVIM, Decreto Legislativo n.504 del 30 dicembre 1992. Chiarimenti sulle problematiche concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.17.
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[Premessa]


In relazione alle disposizioni c

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Parte Prima - Collegamenti tra le Invim "straordinarie" e la successiva Invim decennale

La Scrivente, in relazione anche a quesiti già pervenuti, fa presente che per gli immobili assoggettati a tassazione per Invim "straordinaria 1983", ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i quali siano rimasti esclusi dall'applicazione dell'Invim "straordinaria 1991", di cui all'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363,R il decennio di ininterrotto possesso si compie il primo gennaio 1993.

La fattispecie di esclusione dall'applicazione della detta Invim "straordinaria 1991" sono state ampiamente trattate nella circolare di questa Direzione Generale n. 6 del 27 novembre 1991.

Successivi casi di esclusione sono stati introdotti dall'articolo 1 del decreto legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito con modificazioni nella legge 6 febbrai

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Parte Seconda - Chiarimenti sull'articolo 17

I commi da 6 a 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo indicato in oggetto disciplinano le sorti dell'Invim, in attuazione dei principi contenuti nel primo comma, lettera a), punto 17, dell'articolo 4 della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421. (Con l'occasione si fa presente che nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 é stato erroneamente scritto, al primo periodo del comma 6, che l'Invim é soppressa con effetto dal 1° gennaio 1983 anziché dal 1° gennaio 1993; la relativa correzione é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993).

1. Non sorgono particolari problemi per i presupposti di applicazione dell'imposta che si verificano fino al 31 dicembre 1992, ovverosia - citando quelli di maggior frequenza - per i trasferimenti, i conferimenti, le assegnazioni, le costituzioni di diritti reali di godimento, i decessi, il compimento di decenni, che, secondo le disposizioni regolanti l'Invim, avvengono fino alla suddetta data. In tal caso continuano ad operare le norme contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,R e successive integrazioni e modifiche ovvero, per le Invim "straordinarie 1983 e 1991", quelle dettate, per tali eccezionali forme di imposizione; il gettito dell'imposta e relative sanzioni e interessi, anche se riscosso successivamente al 31 dicembre 1992, continua a essere di spettanza del comune avente diritto ovvero, se scaturente dalle dette Invim straordinarie, dello Stato.

2. Per i presupposti di applicazione dell'imposta, intesi nei sensi suddetti, che si verificano successivamente al 31 dicembre 1992 (iv

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