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D. P.C.M. 20/06/2024, n. 99

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 20, 21 e 22;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’articolo 17, comma 1-bis;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni, recante il «Codice dell’ordinamento militare»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi d

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Art. 1. - Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della difesa

1. Ai fini dell’adeguamento dell’organizzazione del Ministero della difesa con le rimodulazioni organizzative, ordinative e funzionali delle strutture di livello dirigenziale generale centrali di vertice dell’area tecnico-amministrativa, recate dagli articoli 7 e 7-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e 4 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) - qq) omissis

rr) all’articolo 246, comma 6, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

ss) all’articolo 251, comma 2, dopo le parole «d’intesa con» sono inserite le seguenti: «lo Stato maggiore della difesa,» e dopo le parole «Forza armata,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;

tt) all’articolo 252:

1) al comma 1, le parole «e del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa e del

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Art. 2. - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla costituzione del Centro di responsabilità amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti con la legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, il Centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale della difesa assi

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Art. 3. - Divieto di nuovi o maggiori oneri

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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