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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 20/07/2018, n. 95
D. Leg.vo 20/07/2018, n. 95
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; |
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Art. 1. - Oggetto |
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Art. 2. - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 20171. All'articolo 2, comma 5 |
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Art. 3. - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 20171. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, &egr |
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Art. 4. - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 20171. All'articolo 12, comma |
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Art. 5. - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 20171. All'articolo 13 del dec |
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Art. 6. - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 20171. All'articolo 17 del dec |
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Art. 7. - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 20171. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. 2. Non concorrono altresì a formare il reddito i |
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Art. 8. - Disposizioni di coordinamento1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'epigrafe le parole: «a norma dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 1»; |
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Art. 9. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finan |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell |
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