D. Leg.vo 04/04/2010, n. 58 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 04/04/2010, n. 58

Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 25/09/2012, n. 176
- D.L. 14/08/2013, n. 93 (L. 15/10/2013, n. 119)
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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 R, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli

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Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si appli

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a

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Art. 3 - Classificazione

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all’articolo 7 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 6.

2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

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Art. 4 - Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche

1. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazio

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Art. 5 - Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:

a) fuochi d’artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

b) fuochi d’artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano u

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Art. 6 - Marcatura CE

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’allegato I.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera g), è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno

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Art. 6-bis - Importazione di articoli pirotecnici marcati CE

N4

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Art. 7 - Organismi notificati

N5 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri St

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Art. 8 - Vigilanza sugli organismi notificati

1. Il Ministero dell’interno si avvale del comitato tecnico di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per vigilare sull’attività degli organismi notificati.

2. All’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 9 - Caratteristiche della marcatura CE

1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall’allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.

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Art. 10 - Adempimenti procedurali

1. Alle procedure relative all’esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione

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Art. 11 - Etichettatura degli articoli pirotecnici

1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell’Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.

2. L’etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l’indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l’indirizzo dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo, i limiti minimi d’età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall’articolo 5, la categoria pertin

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Art. 12 - Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1. L’etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.

2. Se l’artico

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Art. 13 - Sistema informatico di raccolta dati

N8

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Art. 14 - Sorveglianza del mercato

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno controlla che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati.

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Art. 15 - Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 14 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e delle autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.

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Art. 16 - Interventi d’urgenza e misure preventive

1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di si

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Art. 17 - Disciplina sanzionatoria

1. L’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 R, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. — 1. E’ vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell’interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L’iscrizione dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusi

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Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 R, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento recante, in particolare, l’adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

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Art. 19 - Disposizioni finanziarie

1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fin

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Art. 20 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2010.

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Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza (di cui all’articolo 6, comma 1)

1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all’organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull’ambiente.

3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato. Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l’articolo pirotecnico è destinato ad essere usato. Si devono esaminare o testare le seguenti inf

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A. Fuochi d’artificio

1) Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie conformemente all’art. 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull’etichetta:

a) i fuochi d’artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

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B. Altri articoli pirotecnici

1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’am

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C. Dispositivi d’accensione

1) I dispositivi d’accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d’innesco in tutte le condizioni d’uso normali e prevedibili.

2) I dispositivi d’accensione de

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Allegato II - Procedure di verifica della conformità (di cui all’articolo 6, comma 2)
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B: Esame CE del tipo

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto.

2. La domanda di esame CE del tipo dev’essere presentata dal fabbricante a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda comprende:

a) il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica quale descritta del punto 3. Il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un campione rappresentativo della produzione in questione (di seguito «tipo»). L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove.

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C: Conformità al tipo

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione

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D: Garanzia della qualità di produzione

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ciascun articolo e redigere una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE dev’essere accompagnata dal numero d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, esegue l’ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato nel punto 3. Egli è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1.Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda contiene:

a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

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E: Garanzia di qualità del prodotto

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di certificazione CE. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata da un numero d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’ispezione e le prove degli articoli pirotecnici finiti come indicato nel punto 3. Egli è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di verifica del sistema di qualità degli articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua scelta. La domanda contiene:

a) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli pirotecnici completati;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità;

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G: Verifica dell’esemplare unico

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l’articolo pirotecnico cui è stato rilasciato l’attestato di cui alla lettera B è conforme ai requisiti pertinenti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura CE sull’articolo e redige una dichiarazione di conformità.

2. L’organismo notificato e

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H: Garanzia totale di qualità

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli in questione rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo e redigono una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE è accompagnata dal numero d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, esegue l’ispezione e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo notificato. La domanda deve contenere:

a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell’articolo ai requisiti

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Allegato III - Criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli stati membri per quanto concerne gli organismi responsabili delle verifiche di conformità (di cui all’articolo 7, comma 2)


1. L’organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore né l’importatore degli articoli pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, produzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli. Ciò non

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Allegato IV - Marcatura di conformità (di cui all’articolo 9, comma 1)

La marcatura di conformità CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:


Parte di provvedimento in formato grafico

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