D. Leg.vo 10/06/2020, n. 50 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 10/06/2020, n. 50

Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell

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Art. 1. Modificazioni all’articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
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Art. 2. - Modificazioni all’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
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Art. 3. - Modificazioni all’articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

«Art. 16 (Deroghe). — 1. La qualificazione di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti dei veicoli:

a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

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Art. 4. - Modificazioni all’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

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Art. 5. - Modificazioni all’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
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Art. 6. - Modificazioni all’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

1. All’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 7. - Assistenza reciproca degli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo

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Art. 8. - Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

1. All’allegato I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Sezione 1:

1) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l’usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell’utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;

2) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l’efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;

3) dopo il punto 1.3 è inserito il seguente:

«1.3 bis Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l’uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all’utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l’incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;

4) dopo il punto 1.3 bis, le parole «Patenti di guida C, C+E» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE»;

5) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.»;

6) il punto 1.5 è sostituito dal seguente:

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Art. 9. - Rete dell’Unione europea delle patenti di guida

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Art. 10. - Disposizioni transitorie

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei traspor

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Art. 11. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le riso

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