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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/07/1999, n. 286
D. Leg.vo 30/07/1999, n. 286
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D.P.R. 12/12/2006, n. 315
- D. Leg.vo 27/10/2009, n. 150
- D. Leg.vo 30/06/2011, n. 123
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 R, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; |
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Capo I - Disposizioni di carattere generale |
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Art. 1. - Princìpi generali del controllo interno1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); d) valu |
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Art. 2. - Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioner |
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Art. 3. - Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile1. È abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 2. Al fine anche di |
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Art. 4. - Controllo di gestione1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce: a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'effica |
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Art. 5. - La valutazione del personale con incarico dirigenziale |
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Art. 6. - La valutazione e il controllo strategico1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazi |
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Capo II - Strumenti del controllo interno |
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Art. 7. - Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
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Art. 8. - Direttiva annuale del Ministro1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo li |
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Art. 9. - Sistemi informativi1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 R, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-finanziario. La struttur |
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Art. 10. - Abrogazione di norme e disposizioni transitorie1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le amministrazioni statali, nell'ambito delle risorse disponibili, adeguano i loro ordinamenti a quanto in esso previsto. In particolare, gli organi di indirizzo politico provvedono alla costituzione degli uffici di cui all'articolo 6, nell'ambito degli uffici di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, e vigilano sugli adempimenti organizzativi e operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello generale per l'esercizio delle altre funzioni di valutazione e controllo. 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare: l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 R, ad eccezione del comma 8, l'art |
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Capo III - Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi |
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Art. 11. - Qualità dei servizi pubblici1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. 2. N3 |
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