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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 05/03/2013, n. 26
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 R, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 14; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 R, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l’articolo 1; Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorura |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui a |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamen |
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Art. 3. - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all’articolo 3, paragrafi2, 3, e 4, del regolamento, in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite di cui all’articolo 3, paragrafo 2, |
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Art. 4. - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che non si avvale di persone in possesso del certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, nell’attivit&a |
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Art. 5. - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano le attività di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento, e che, nell’ambito di ta |
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Art. 6. - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l’importatore o l’esportatore che non trasmette la relazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine ivi previsto, alla Commissione europea ed all’Autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2, del |
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Art. 7. - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio i prodotti di cui all&r |
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Art. 8. - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell’uso1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati |
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Art. 9. - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e ap |
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Art. 10. - Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto |
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Art. 11. - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decr |
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Art. 12. - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all’articolo 11 |
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Art. 13. - Disposizioni finanziarie |
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Art. 14. - Disposizione finale1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle di c |
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