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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 16/01/2013, n. 2
D. Leg.vo 16/01/2013, n. 2
D. Leg.vo 16/01/2013, n. 2
Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19/01/2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 27/12/2017, n. 205
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008", ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 6, l'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f), e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida; |
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Capo I - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011, N. 59, RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/126/CE E 2009/113/CE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/94/UE |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 591. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore) sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 591. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è sostituito dal seguente: "Art. 11 - (Modifiche all'articolo 124 del codice della strada) 1. L'art |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 591. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di guida) sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 591. All'articolo 14, comma 1, |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 591. All'articolo |
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Art. 11 - Disposizioni in materia di tariffe1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono incrementate le tariffe applicabili alle opera |
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Capo II - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005, N. 286, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 2008, N. 214, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2003/59/CE IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE O DI PASSEGGERI |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni1. L'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 18 - (Qualificazione iniziale) 1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quell |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni1. All'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 2-bis, sono sostituiti dai seguenti: "1. La carta di qualificazione del conducente è |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica: "Codice comunitario" è sostituita dalla seguente: "Codice unionale" e le parole: "codice comunitario armonizzato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale armonizzato"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3."; c) al comma 2, le parole: ""C" ovvero "C+E" se posseduta dal conducente" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente" e le parole: "la data di scadenza di validità della carta" sono sostituite dalle seguenti: "la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica"; |
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Capo III - ULTERIORI DIPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE ALLA GUIDA EMESSI NEI CONFRONTI DI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UNO STATO ESTERO |
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Art. 24 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Art. 25 - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggi |
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Allegato I - DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. La scheda è fabbricata in policarbonato. I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. 2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da: - produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale; - contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso. La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione. a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: - schede insensibili ai raggi UV; - fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa; - elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia; - incisione al laser; - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo: - inchiostri a variazione cromatica, - inchiostro termocromatico, - ologrammi su misura, - immagini variabili incise al laser, - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, - stampa iridescente, - filigrana digitale sullo sfondo, - pigmenti infrarossi o fosforescenti, - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto. 3. La patente si compone di due facciate: La pagina 1 contiene: a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto; b) la dicitura «Repubblica italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto; Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue. c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue: 1) cognome del titolare; 2) nome/i del titolare; 3) data e luogo di nascita del titolare; 4) a) data di rilascio della patente; b) data di scadenza della patente; c) designazione dell'autorità che rilascia la patente; 5) numero della patente; |
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Modello UE di patente di guidaParte di provvedimento in formato grafico |
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