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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/12/2023, n. 219
D. Leg.vo 30/12/2023, n. 219
D. Leg.vo 30/12/2023, n. 219
- Errata-Corrige in G.U. 04/01/2024, n. 3
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Premessa |
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Art. 1. - Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1, le parole: «degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme della Costituzione, dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,» e le parole «tributario, e» sono sostituite dalle seguenti: «tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.»; 3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l’autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.»; 4) il comma 4 è abrogato; b) all’articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.»; N1 c) all’articolo 3, comma 1, la parola: «periodici» è sostituita dalle seguenti: «dovuti, determinati o liquidati periodicamente» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.»; d) all’articolo 6, comma 5, la parola: «nulli» è sostituita dalla seguente: «annullabili»; e) dopo l’articolo 6, è inserito il seguente: «Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). — 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 3. Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. 4. L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.»; f) all’articolo 7: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Gli atti dell’amministrazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria,»; le parole: «secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi indicando i presupposti di fatto» sono sostituite dalle seguenti: «, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova»; e le parole: «che hanno determinato la decisione dell’amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «su cui si fonda la decisione»; 2) al comma 1, secondo periodo, dopo le p |
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Art. 2. - Disposizioni finali e abrogazioni1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano esclusivamente per i rapporti tributari sorti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera p), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Dalla medesima data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono soppressi i Garanti del contribuente |
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Art. 3. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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