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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 19/08/2005, n. 187
D. Leg.vo 19/08/2005, n. 187
D. Leg.vo 19/08/2005, n. 187
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il presente decr |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: |
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Art. 3. - Valori limite di esposizione e valori di azione1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: a) il valore limite di e |
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Art. 4. - Valutazione dei rischi1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell’ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. 2. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato I, parte A. 3. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato I, parte B. |
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Art. 5. - Misure di prevenzione e protezione1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. 2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i ris |
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Art. 6. - Informazione e formazione dei lavoratori1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata s |
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Art. 7. - Sorveglianza sanitaria1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vi |
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Art. 8. - Cartelle sanitarie e di rischio1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 7, provvede ad istitui |
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Art. 9. - Deroghe1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto |
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Art. 10. - Adeguamenti normativi1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d’intesa con la |
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Art. 11. - Clausola di cedevolezza1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme |
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Art. 12. - Sanzioni1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 a eu |
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Art. 13. - Entrata in vigore ed abrogazioni1. Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all’articolo 4 del presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006. 2. In caso di attrezzature di lavoro me |
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Allegato I - (art. 4, commi 2 e 3) |
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A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio |
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1. VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONELa valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell’esposizione giornaliera nor |
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2. MISURAZIONEQualora si proceda alla misurazione: |
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3. INTERFERENZELe disposizioni dell’articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in c |
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4. RISCHI INDIRETTILe disposizioni dell’articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in c |
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5. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALEAttrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono |
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B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero |
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1. VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONELa valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell’esposizione giornaliera A (8) espressa come l’accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto |
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2. MISURAZIONEQualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purch&eac |
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3. INTERFERENZELe disposizioni dell’articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in c |
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4. RISCHI INDIRETTILe disposizioni dell’articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in c |
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5. PROLUNGAMENTO DELL’ESPOSIZIONELe disposizioni dell’articolo 4, comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei casi in c |
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