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D. Leg.vo 24/09/2015, n. 157

Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2023, n. 213
- L. 30/12/2020, n. 178
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1. - Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali

1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con l’obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all’impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l’attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l’assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell’economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Al fine di potenziare l’efficienza dell’azione amministrativa e favorire l’emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23.

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