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D. Leg.vo 10/09/2024, n. 147

Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 12;

Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il regolamento n. 748/2009/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

Vista la direttiva (UE) 2010/75 del Parlamen

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Art. 1. - Modifiche al titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. Il titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostitui

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Art. 2. - Modifiche al capo I decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

«Articolo 1 (Oggetto e finalità). - 1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 47 del 2020, le parole: «emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «attività indicate agli allegati I e I-bis».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), dopo le parole: «articolo 15» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 42-quater»;

b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) “emissioni”: il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I-bis;»;

c) la lettera v) è abrogata;

d) alla lettera dd), il numero 3) è soppresso;

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Art. 3. - Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato ETS (di seguito «Comitato») è l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il Comitato è un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto.

1-ter. Il Comitato è suddiviso in due sezioni, denominate “Sezione 1” e “Sezione 2”. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. E' costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all'En-te nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, l

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Art. 4. - Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. La rubrica del capo III, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostituita dalla seguente: «TRASPORTO AEREO E MARITTIMO».

2. Al capo III, prima dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020, è inserita la seguente partizione: «SEZIONE I - TRASPORTO AEREO».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I»;

b) al comma 2, le parole: «del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4:

1) all'alinea, le parole: «In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «Spazio Economico Europeo» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026,»;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;»;

4) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

«b-bis) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro.»;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto interno lordo (PIL) pro capite è pari o superiore alla media dell'Unione.».

4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Assegnazione di quote agli operatori aerei). - 1. Le quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati dall'Italia, conformemente alle norme unionali, mediante vendita all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a titolo gratuito, nei casi regolati dall'articolo 7-bis.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.».

5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «determinata co

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Art. 5. - Modifiche al capo IV del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Le disposizioni del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies, le disposizioni del presente capo»;

b) dopo le parole: «trasporto aereo» sono aggiunte le seguenti: «e marittimo».

2. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 2020, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «possano».

3. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 47 del 2020, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Domanda di autorizzazione».

5. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;»;

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e g) del comma 3.».

6. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non è soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.

1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.».

7. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta,» sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo è assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate alle misure di cui al comma 7.»;

d) al comma 7:

1) all'alinea, le parole da: «Ministero dell'ambiente» a «economico» sono sostituite dal

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Art. 6. - Modifiche al capo V decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. Al capo V del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e società di navigazione».

2. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «regolamento unionale» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo la riservatezza, ove necessario»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualsiasi persona può essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna società di navigazione attribuita all'Italia.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la società di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.»;

d) al comma 7, dopo le parole: «L'amministratore» è inserita la seguente: «centrale».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformità alle disposizioni unionali.

1-ter. La società di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilità, conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.»;

b) al comma 2, le parole: «il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.

2-ter. Se un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la società di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di società di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La società di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.»;

d) al comma 4, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-quater» e dopo le parole: «dell'operatore aereo» sono inserite le seguenti: «o della società di navigazione»;

e) al comma 5, dopo le parole: «dall'Italia» sono inserite le seguenti: «o la società di navigazione».

4. All'

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Art. 7. - Capi V-bis e V-ter nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il capo V sono inseriti i seguenti:

«Capo V-bis - Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori

Art. 42-ter (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui all'allegato I-bis. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV.

 

Art. 42-quater (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può svolgere l'attività di cui all'allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis.

 

Art. 42-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:

a) il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A;

b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo;

c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I-bis;

d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;

e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma.

2. I soggetti regolamentati che iniziano le attività di cui all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. I soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato I-bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024.

 

Art. 42-sexies (Domanda di modifica dell'autorizzazione). - 1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.

2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione già esistente nei seguenti casi:

a) modifica dell'identità del soggetto regolamentato comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2;

b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 42-septies e della lettera d) del medesimo comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle pertinenti norme unionali.

 

Art. 42-septies (Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2.

2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato Ibis, provvederà a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva.

4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:

a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;

b) una descrizione delle modalità con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;

c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;

d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;

e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies.

 

Art. 42-octies (Revoca dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:

a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 42-decies;

b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi.

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Art. 8. - Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nei termini ivi indicati.

2-ter. L'operatore aereo può formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14, paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato può inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato.

2-quater. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attività, emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conf

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Art. 9. - Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, le parole: «nella presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;

b) dopo il punto 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.»;

c) dopo il punto 3, è inserito il seguente:

«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.»;

d) alla tabella, la colonna: «Attività» è così modificata:

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Art. 10. - Allegato I-bis al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. Dopo l'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è

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Art. 11. - Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica, le parole: «ARTE A» sono sostituite dalle seguenti: «PARTE A»;

b) alla parte A:

1) alla sezione: «Calcolo delle emissioni», al terzo capoverso, sesto periodo, le parole: «è pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero.» e, al quinto capoverso, le parole: «96/61/CE» sono sostituite dalle parole: «2010/75/UE»;

2) alla sezione: «Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra», dopo le parole: «paragrafo 1» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

c) alla parte B:

1) alla sezione: «Controllo delle emissioni di biossido di carbonio»:

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Art. 12. - Modifiche all'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte A:

1) al punto 2., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

2) al punto 11., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

3) al punto 12., la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;»;

b) alla parte B:

1) al punto 14., lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»;

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Art. 13. - Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati gli articoli 3, comma 1, lettera bb), e 24, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, l

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Art. 14. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov

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Art. 15. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato A

«Allegato I-bis - Attività disciplinate dal capo V-bis

 

Attività

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