D. Leg.vo 01/06/2011, n. 100 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 01/06/2011, n. 100

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 31/07/2020, n. 101
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal

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Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai

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Art. 2 - Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici

N1

1. Fino alla adozione del dec

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Art. 3 - Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Allegato 1 (previsto dall'articolo 2, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2 (previsto dall'articolo 2, comma 2) - Mod. IRME90 - Documento di accompagnamento per l'importazione in Italia di prodotti semilavorati metallici

Parte di provvedimento in formato grafico

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