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D. Leg.vo 16/06/2017, n. 106

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodot

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Organismo unico nazionale di accreditamento, l'organismo designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b) accreditamento, attestazione da parte dell'Organismo unico nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione soddisfa quanto stabilito dall'articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46, del regolamento (UE) n. 305/2011, anche sulla base del rispetto di criteri stabiliti da norme armonizzate o parti di esse secondo quanto indicato nell'articolo 44 del predetto regolamento, nonché rispetta le ulteriori prescrizioni contenute nelle pertinenti parti del presente decreto;

c) schema di accreditamento, insieme di regole e procedure definite che disciplinano le attività svolte dall'Organismo unico nazionale di

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Art. 3 - Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione

1. È costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui all'articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è altresì composto dai seguenti rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti:

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Art. 4 - Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 10

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Art. 5 - Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall'articolo 5 del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, l

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Art. 6 - Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza

1. È responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 305/2011, in relazione all'uso previsto del prodotto.

2. Le Amministrazioni competenti, mediante decreto interm

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Capo II - Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea
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Art. 7 - Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea, ETA, è istituito un Organismo di coordinamento, denominato Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, di seguito ITAB, costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici press

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Capo III - Organismi notificati
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Art. 8 - Autorizzazione e notifica

1. Ai fini di quanto previsto al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011, le Amministrazioni competenti, con riferimento ai requisiti base per le opere di competenza, rilasciano i decreti di autorizzazio

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Art. 9 - Requisiti ed obblighi degli organismi notificati

1. Possono essere organismi notificati, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito al Capo VII, ed in particolare, all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011. I requisiti per gli organismi notificati

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Art. 10 - Domanda di autorizzazione e notifica

1. I soggetti che intendono svolgere le attività di organismo notificato presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza contenente le informazioni indicate all'

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Art. 11 - Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, è adottata sulla base di specifico certificato di accreditamento emesso dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, che opera ai sensi delle norme di attuazione di cui all'

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Art. 12 - Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, non basata su un certificato di accreditamento, effettuata nel solo caso di mancanza di convenzione di cui all'articolo 11, comma 3, è soggetta ad istruttoria da parte delle Amministrazio

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Art. 13 - Rinnovo dell'autorizzazione e notifica

1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dall'organismo interessato alle Amministrazioni competenti, con il modello di cui

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Art. 14 - Relazione annuale

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi notificati trasmettono a ciascuna delle Amministrazioni competenti una relazione sintetica con indicazione dell'attività svolta nell'anno precedente nel setto

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Capo IV - Proventi e tariffe
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Art. 15 - Tariffe

1. Sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle seguenti attività:

a) rilascio di valutazione tecnica europea (ETA) di cui all'articolo 7, c

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Capo V - Controllo, vigilanza e sanzioni
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Art. 16 - Controllo sugli organismi notificati

1. Le Amministrazioni competenti assicurano il controllo sugli organismi notificati, al fine di accertare la permanenza dei requisiti posti a base dell'autorizzazione. Il controllo, con o senza preavviso, si effettua mediante una o più delle modalità di seguito indicate:

a) verifica documentale e controllo su fascicoli e documenti tecnici, certificazioni, registri, siti web;

b) prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni;

c) visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori;

d)

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Art. 17 - Vigilanza sul mercato

1. Le Amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza.

2. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a:

a) garantire che i prodotti da costruzione, anche provenienti da altri Stati membri dello spazio economico europeo con medesime garanzie di prestazione, siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell'impiego dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro

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Art. 18 - Disposizioni procedurali

1. Le procedure per l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente Capo, che tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, nonché le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, sono stabilite, nel rispetto di quanto previsto

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Art. 19 - Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

1. Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di cui al primo periodo o l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Resta fermo quanto previsto dall'

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Art. 20 - Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli

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Art. 21 - Violazione degli obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, i

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Art. 22 - Violazione degli obblighi di certificazione

1. Chiunque, nell'esercizio delle attività svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro

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Art. 23 - Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono de

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Capo VI - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 24 - Abrogazioni
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Art. 25 - Coordinamento degli Organismi notificati

1. I rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, di cui all'

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Art. 26 - Comitato permanente per le costruzioni

1. I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono de

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Art. 27 - Obbligo di riservatezza

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno

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Art. 28 - Aggiornamento

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pr

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Art. 29 - Disposizioni transitorie

1. Restano efficaci fino alla data di scadenza e si considerano effettuate in ottemperanza al presente decreto:

a) la designazione del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, già istituito in attuazione del regolamento (UE) n. 764/2008, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) fino alla piena efficacia della notifica, come organismo di valutazione tecnica, dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB di cui all'articolo 7, le designazioni degli organismi di valutazione tecnica già effettuate, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata i

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Art. 30 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

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Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B (di cui all’articolo 10) - Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento


1. Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di prima autorizzazione

1) Organigramma.

2) Dichiarazione del legale rappresentante sulla composizione societaria.

3) Dichiarazione di compatibilità resa dal legale rappresentante secondo il seguente schema: «Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nell'organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni nel campo dei prodotti da costruzione ed altre attività eventualmente espletate dal medesimo. In particolare dichiara di essere a conoscenza delle condizioni che devono essere soddisfatte dagli organismi notificati, fissate dagli articoli 43, 45, 46, 51, 52, 53, 55 del regolamento (UE) n.305/2011. Si impegna inoltre a non far effettuare valutazioni su prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, provenienti da cantieri nei quali il sottoscritto, il direttore tecnico ed il personale tecnico e direttivo dell’Organismo operino o abbiano operato in qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore.”

4) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio corredato da autocertificazione riguardante la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia; sono esclusi gli enti non soggetti.

5) Statuto dell'organismo.

6) Elenco nominativo del personale tecnico e direttivo con indicazione del rapporto di lavoro e delle relative funzioni. All’elenco deve essere allegato un prospetto di correlazione fra le specifiche tecniche armonizzate e l'operatività di ispettori, tecnici di prova e del servizio certificazione.

7) Curricula e pertinente documentazione comprovante la qualificazione del personale adibito a mansioni tecniche.

8) Attestato rilasciato da una Società assicuratrice comprovante la stipula di assicurazione di responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di autorizzazione per un massimale non inferiore a 3.500.000 euro.

9) Planimetrie e sezioni dell'immobile in cui viene esercitata

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Allegato C (di cui agli articoli 12 e 13) - Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento


1. Prima autorizzazione

1.1. Pervenuta l'istanza, le Amministrazioni competenti in relazione ai requisiti di base dell'opera indicati nell’istanza stessa, si coordinano, definiscono l’Amministrazione referente ed indicano il nominativo del proprio rappresentante, che entrerà a far parte del Gruppo di Valutazione (nel seguito: “GV”). Il rappresentante dell’amministrazione referente è il Responsabile del Gruppo di Valutazione (nel seguito: “RGV”) e Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. L’Amministrazione referente comunica all'organismo l'avvio del procedimento

1.2. Il GV, verificata la completezza formale dell’istanza in relazione a quanto indicato al punto 1 dell’Allegato B, procede all’istruttoria mediante:

a) esame e valutazione della documentazione prodotta;

b) esame e valutazione delle risultanze di ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente l'abilitazione, nonché presso le strutture di eventuali subappaltatori ritenuti critici e, ove necessario, presso eventuali filiali estere.

L’amministrazione referente comunica all'organismo l’esito dell’esame documentale.

1.3. Ove il GV ravvisi la necessità di effettuare ispezioni di cui alla lettera b), esse sono eseguite da uno o più ispettori designati nell’ambito del GV stesso o del personale delle Amministrazioni competenti. In tal caso viene comunicato all’Organismo, con almeno 5 giorni di anticipo, il programma della visita ispettiva ed i nominativi degli ispettori incaricati.

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Allegato D (di cui agli articoli 9, 11 e 12) - Requisiti inerenti gli organismi notificati e la loro attività


1. Requisiti degli Organismi Notificati

a) Esperienza, almeno biennale, nell'ambito delle valutazioni e verifiche sui prodotti da costruzione, maturata anche in ambito volontario;

b) applicazione di regole e procedure che garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità dell'organismo nonché la competenza e l’affidabilità nello svolgimento delle attività previste nell’Allegato V del Regolamento;

c) utilizzo di locali:

1) in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di igiene e sicurezza del lavoro;

2) mantenuti in maniera adeguata a soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività;

3) dotati, nel caso dei laboratori, di attrezzature e spazi idonei a permettere lo svolgimento dell'attività di prova nonché a movimentare e conservare i campioni;

d) sottoscrizione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Il massimale minimo assicurato deve essere pari a 3.500.000 euro e la polizza deve rimanere valida per tutta la durata della notifica. Tale requisito può essere anche soddisfatto alla positiva conclusione dell’istruttoria, prima del rilascio del decreto di autorizzazione;

e) organico minimo costituito almeno da:

1) un direttore tecnico, in possesso di laurea magistrale, ovvero quinquennale, in ingegneria o in discipline tecnico-scientifiche o equipollente, dotato di specifiche competenze professionale e di esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione almeno quinquennale;

2) due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecnico-scientifiche o equipollente;

3) sei addetti, di cui almeno due con profilo tecnico-scientifico;

del personale laureato sopraindicato, almeno 2 unità sono regolate da un rapporto di lavoro dipendente di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione;

f) Organigramma del personale dell'Organismo che preveda la figura di un responsabile della qualità;

g) il Direttore tecnico non collabora con altri Organismi che svolgono le medesime attività, oggetto di notifica, di cui al presente decreto.


2. Fascicolo tecnico

2.1 Per ciascuna valutazione e verifica della costanza di prestazione effettuata, è costituito un fascicolo tecnico, conservato per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per almeno dieci anni dalla relativa data di risoluzione.

2.2 Il fascicolo tecnico contiene almeno i seguenti documenti, conservati in originale o in copia conforme e muniti di data certa:

a) domanda del servizio (corredata della documentazione tecnica del prodotto e da eventuali estremi del campionamento);

b) contratto;

c) designazione dei servizi interni coinvolti incluso l’eventuale ricorso a subappaltatori e filiali;

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