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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Att. Produttive 09/05/2003, n. 156
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[Premessa]Il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'interno Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Visto in particolare l'articolo 8 che disciplina gli organismi di certificazione, di |
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Art. 1. - Requisiti degli Organismi1. Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 R (di seguito denominati «Organismi»), sono abilitati secondo le modalità ed i criteri di cui al presente dec |
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Art. 2. - Istanza di abilitazione1. L'istanza per il rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al p |
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Art. 3. - Registrazione e controllo dell'istanza1. Il Ministero delle attività produttive, appena pervenuta l'istanza, la registra in ordine cronologico, c |
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Art. 4. - Istruttoria1. L'istruttoria sull'istanza di cui all'articolo 2 si conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente o l'Amministrazione addetta al coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, ha ricevuto l'istanza. |
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Art. 5. - Rinnovo dell'abilitazione1. L'abilitazione è valida per sette anni ed è rinnovabile. |
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Art. 6. - Attività degli Organismi1. Gli Organismi abilitati eseguono in proprio le attività per le quali essi assumono l'incarico. 2. Previa autorizzazione del committente e comunicazione all'Amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione, nell'ambito di un incarico, è ammesso l'affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivi |
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Art. 7. - Certificato1. I risultati dell'attività degli Organismi abilitati formano oggetto da un certificato che espone con esattezza e chiarezza i risultati delle attività svolte e le informazioni utili. 2. Il certificato, ovvero il rapporto di prova, secondo quanto specificamente previsto nelle pertinenti norme armonizzate, deve contenere almeno: a) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede dell'Organismo abilitato e i |
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Art. 8. - Revoca e sospensione dell'abilitazione1. Nel caso in cui l'Amministrazione competente accerti in qualunque modo, anche mediante ispezioni e controlli, la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni soggettive o oggettive previste per il rilascio dell'abilitazione, diffida l'organismo a mettersi in regola, assegnando, al riguardo un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che l'Organismo abbia provveduto, l'Amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 , del decreto |
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Art. 9. - Personale dell'Organismo1. L'organico minimo degli Organismi è costituito: a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno tre anni; b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecniche; c) |
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Art. 10. - Manuale della qualità1. L'organismo adotta una struttura e procedure conformi alle norme della serie UNI CEI EN 45000 pertinenti al tipo di abilitazione richiesto. A tal fine deve dotarsi di un «Manuale della qualità», da allegare all'istanza di abilitazione. 2. Il manuale contiene almeno: a) l'esposizione della politica per la qualità; b) una descrizione dello stato giuridico dell'organismo e del relativo assetto societario; c) l'organigramma, compreso il consiglio direttivo o di amministrazione, la sua composizione, il suo mandato ed il suo regolamento interno; |
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Art. 11. - Sistema di identificazione dei campioni1. La manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prova o taratura avviene con l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi, sia per mezzo di documenti, sia per mezzo di mar |
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Art. 12. - Requisiti dei locali1. I locali in cui l'Organismo svolge l'attività per cui è abilitato hanno i seguenti requisiti: |
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Art. 13. - Polizza assicurativa1. Il rilascio dell'abilitazione è subordinato alla presentazione da parte dell'Organismo inte |
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Art. 14. - Convenzioni1. L'Autorità competente approva, sulla base dei medesimi criteri contenuti nel presente decre |
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Art. 15. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubbl |
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Allegato A |
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Schema di istanza di abilitazione o di rinnovo |
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Allegato B |
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Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di abilitazione (in originale o copia autenticata e due copie), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta o società1) Organigramma. 2) Dichiarazione di compatibilità resa dal titolare (per le ditte individuali) o dal legale rappresentante (per le società), secondo il seguente schema: «Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nell'Organismo di certificazione (o ispezione o prova) ed altre attività esterne eventualmente espletate dal medesimo. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera di prodotti o materiali riguardanti certificazioni o prove oggetto della presente richiesta. Per gli organismi di prova, lo schema di dichiarazione deve essere integrato come segue «Si impegna inoltre a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove su prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, provenienti da cantieri nei quali operi o abbia operato in qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore. |
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Allegato C |
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Contenuto del certificato CE di conformitàIl certificato CE di conformità deve contenere in particolare: - il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione; |
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